Art. 8 
 
 
             Modalita' e condizioni per l'autorizzazione 
                           e l'affidamento 
 
  1.  L'organismo  riconosciuto,  per  essere  autorizzato  ai  sensi
dell'articolo 4 ovvero affidato ai sensi dell'articolo 5, deve: 
    a) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese, le norme
e le procedure  applicabili,  di  cui  all'articolo  2,  lettera  l),
nonche' le istruzioni e i modelli di rapporto; 
    b)  avere  una  rappresentanza  con  personalita'  giuridica  nel
territorio dello Stato italiano. 
  2. L'organismo riconosciuto che intende  chiedere  l'autorizzazione
di  cui  all'articolo  4  o  l'affidamento  di  cui  all'articolo  5,
presenta, in duplice copia, al Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti apposita istanza corredata da: 
    a) testo in  lingua  italiana  o  inglese  delle  norme,  con  le
relative  interpretazioni,  regolamenti,  istruzioni  e  modelli   di
rapporto, emanate  ed  applicate  ai  fini  dello  svolgimento  delle
attivita' per le quali sono chiesti l'autorizzazione o l'affidamento; 
    b) documentazione comprovante l'istituzione di una rappresentanza
con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con  proprio
decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare per  i  profili  di  competenza,  adotta  i
provvedimenti di autorizzazione e di affidamento entro il termine  di
centottanta giorni dalla data di ricevimento delle istanze.