Art. 8 Modalita' e condizioni per l'autorizzazione e l'affidamento 1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 4 ovvero affidato ai sensi dell'articolo 5, deve: a) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese, le norme e le procedure applicabili, di cui all'articolo 2, lettera l), nonche' le istruzioni e i modelli di rapporto; b) avere una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano. 2. L'organismo riconosciuto che intende chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 o l'affidamento di cui all'articolo 5, presenta, in duplice copia, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza corredata da: a) testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e modelli di rapporto, emanate ed applicate ai fini dello svolgimento delle attivita' per le quali sono chiesti l'autorizzazione o l'affidamento; b) documentazione comprovante l'istituzione di una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, adotta i provvedimenti di autorizzazione e di affidamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento delle istanze.