Art. 9 Verifiche 1. L'Amministrazione verifica che gli organismi che agiscono per suo conto in autorizzazione o in affidamento svolgano efficacemente le funzioni per le quali sono stati delegati, a soddisfazione dell'Amministrazione stessa. 2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, l'Amministrazione puo' effettuare le ispezioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), e valuta le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 10. 3. L'Amministrazione effettua le verifiche di cui al comma 1 periodicamente e almeno ogni due anni e trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri una relazione sui risultati delle verifiche effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui queste sono state effettuate. 4. L'Amministrazione, nell'ambito degli adempimenti degli obblighi in materia di ispezioni quale Stato di approdo, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i casi in cui ha accertato il rilascio di certificati statutari validi, da parte di organismi riconosciuti operanti per conto di uno Stato di bandiera a navi non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure i casi di eventuali difetti di navi aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del certificato, e ne informa lo Stato di bandiera interessato. Le predette comunicazioni sono effettuate solo per i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente da parte degli organismi riconosciuti. L'organismo riconosciuto e' informato in merito ai casi in questione al momento dell'ispezione iniziale, in modo che esso possa adottare immediatamente appropriate misure di adeguamento. 5. L'Amministrazione verifica che le navi battenti bandiera italiana siano costruite e mantenute in efficienza conformemente ai requisiti in materia di scafo, macchinari e impianti elettrici e di controllo fissati da un organismo riconosciuto. 6. L'Amministrazione coopera con gli organismi riconosciuti autorizzati ed affidati nello sviluppo di norme e procedure degli organismi stessi. Gli organismi riconosciuti autorizzati ed affidati sono consultati dall'Amministrazione ai fini di un'interpretazione coerente delle convenzioni internazionali.