Art. 9 
 
 
                              Verifiche 
 
  1. L'Amministrazione verifica che gli organismi  che  agiscono  per
suo conto in autorizzazione o in affidamento  svolgano  efficacemente
le funzioni  per  le  quali  sono  stati  delegati,  a  soddisfazione
dell'Amministrazione stessa. 
  2. Ai fini delle verifiche di cui  al  comma  1,  l'Amministrazione
puo' effettuare le ispezioni di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera
d), e valuta le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 10. 
  3. L'Amministrazione effettua  le  verifiche  di  cui  al  comma  1
periodicamente e almeno ogni due anni e  trasmette  alla  Commissione
europea e agli altri Stati membri una relazione sui  risultati  delle
verifiche effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
in cui queste sono state effettuate. 
  4. L'Amministrazione, nell'ambito degli adempimenti degli  obblighi
in materia  di  ispezioni  quale  Stato  di  approdo,  comunica  alla
Commissione europea e agli altri  Stati  membri  i  casi  in  cui  ha
accertato il rilascio di certificati statutari validi,  da  parte  di
organismi riconosciuti operanti per conto di uno Stato di bandiera  a
navi  non  conformi  ai  requisiti   pertinenti   delle   convenzioni
internazionali, oppure i casi di eventuali difetti di navi aventi  un
certificato di  classe  valido,  relativi  ad  elementi  oggetto  del
certificato, e ne  informa  lo  Stato  di  bandiera  interessato.  Le
predette comunicazioni sono effettuate solo per i casi  di  navi  che
rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente  o
che rivelano un comportamento  particolarmente  negligente  da  parte
degli organismi riconosciuti. L'organismo riconosciuto  e'  informato
in merito ai casi in questione al momento dell'ispezione iniziale, in
modo che esso possa adottare  immediatamente  appropriate  misure  di
adeguamento. 
  5.  L'Amministrazione  verifica  che  le  navi  battenti   bandiera
italiana siano costruite e mantenute in efficienza  conformemente  ai
requisiti in materia di scafo, macchinari e impianti elettrici  e  di
controllo fissati da un organismo riconosciuto. 
  6.  L'Amministrazione  coopera  con  gli   organismi   riconosciuti
autorizzati ed affidati nello sviluppo di  norme  e  procedure  degli
organismi stessi. Gli organismi riconosciuti autorizzati ed  affidati
sono consultati dall'Amministrazione ai  fini  di  un'interpretazione
coerente delle convenzioni internazionali.