Art. 10 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 16.443.742 per l'anno 2011 ed euro 5.253.545 a decorrere dall'anno 2012, si provvede: a) per l'anno 2011, quanto ad euro 8.488.818, a valere sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 "Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia"; quanto ad euro 3.710.515 a valere sulle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto ad euro 4.244.409 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203; b) a decorrere dall'anno 2012, quanto ad euro 1.009.136 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 4.244.409 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti do osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 maggio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Maroni, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 31
Note all'art. 10: Per il testo dell' art. 3, comma 144, della citata legge n. 244 del 2007, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303, S.O.: «28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».