Art. 3 
 
 
                         Stipendio tabellare 
 
   1. A decorrere dal 1°  gennaio  2008  lo  stipendio  tabellare  e'
stabilito per  ciascuna  qualifica  della  carriera  prefettizia  nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
    prefetto: 91.772,02; 
    viceprefetto: 60.743,51; 
    viceprefetto aggiunto: 43.714,09. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare di cui al
comma 1  e'  rideterminato  per  ciascuna  qualifica  della  carriera
prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
    prefetto: € 94.478,00; 
    viceprefetto: € 62.534,00; 
    viceprefetto aggiunto: € 45.003,00; 
  3. Gli importi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono
le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo  di
indennita' di vacanza contrattuale per il biennio  economico  2008  -
2009. 
  4. Lo stipendio tabellare di cui ai commi  precedenti  contiene  ed
assorbe  l'indennita'  integrativa  speciale  negli  importi  di  cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita'  integrativa  speciale
nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione
della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con
riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto  1995,  n.
335, e non ha effetti diretti o indiretti sul  trattamento  economico
complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base  alle
vigenti disposizioni. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  18  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  23  maggio  2001,   n.   316
          (Recepimento dell'accordo per il personale  della  carriera
          prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per  gli  aspetti
          normativi e retributivi): «Art.18.  Indennita'  integrativa
          speciale - 1. A decorrere dal 17 giugno  2000  l'indennita'
          integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della
          carriera prefettizia e' determinata  nei  seguenti  importi
          annui lordi per dodici mensilita': 
    

prefetto                L. 17.498.000
Viceprefetto            «  16.006.000
viceprefetto aggiunto   «  12.860.000».

    
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  10,  della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
              «10.  Nei  casi  di  applicazione  dei  commi  1  e   2
          dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ,  in
          materia di assoggettamento alla ritenuta in  conto  entrate
          del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
          base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9  opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge  29  aprile
          1976, n. 177, rispettivamente,  per  il  personale  civile,
          militare, ferroviario e per quello  previsto  dall'articolo
          15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».