Art. 3 Stipendio tabellare 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: 91.772,02; viceprefetto: 60.743,51; viceprefetto aggiunto: 43.714,09. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: € 94.478,00; viceprefetto: € 62.534,00; viceprefetto aggiunto: € 45.003,00; 3. Gli importi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennita' di vacanza contrattuale per il biennio economico 2008 - 2009. 4. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi): «Art.18. Indennita' integrativa speciale - 1. A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennita' integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera prefettizia e' determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': prefetto L. 17.498.000 Viceprefetto « 16.006.000 viceprefetto aggiunto « 12.860.000». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): «10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».