Art. 4 
 
 
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato 
 
   1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione  di
risultato di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme  restando  le  modifiche  ed
integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito
con le  modalita'  ivi  indicate  ed  e'  alimentato  dalle  seguenti
ulteriori risorse finanziarie: 
    € 38,66 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2009 per  tredici
mensilita'. 
  2. Le risorse del  fondo  di  cui  al  comma  1  eventualmente  non
utilizzate alla  fine  dell'esercizio  finanziario  sono  riassegnate
all'anno successivo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 316 del 2001: 
              «Art. 20. Fondo per la retribuzione di posizione  e  la
          retribuzione di risultato. - 1. A decorrere dall'anno  2001
          e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la
          retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede
          mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie: 
                a) risorse relative alla erogazione dei compensi  per
          lavoro straordinario  nell'ammontare  utilizzato  nell'anno
          2000 ad esclusione di  quelle  derivanti  dall'assegnazione
          per  consultazioni  elettorali,  referendarie   ed   eventi
          calamitosi; 
                b) risparmi  di  gestione  riferiti  alla  spesa  del
          personale della carriera prefettizia, escluse le quote  che
          disposizioni di legge riservano a risparmio del  fabbisogno
          complessivo; 
                c) somme derivanti dall'attuazione  dell'articolo  43
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
                d)  somme  derivanti  da   disposizioni   di   leggi,
          regolamenti   o   atti   amministrativi,   che   comportano
          incrementi retributivi  per  il  personale  della  carriera
          prefettizia  ad  esclusione   della   speciale   indennita'
          prevista dall'articolo 5, comma 3, della  legge  1°  aprile
          1981, n. 121, e dell'indennita'  di  cui  all'articolo  43,
          comma 20, della stessa legge; 
                e) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota  parte  delle
          somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali
          per fronteggiare le maggiori attivita' rese  dal  personale
          della carriera prefettizia; tale quota  va  determinata  in
          occasione di ogni consultazione con  decreto  del  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          su proposta del Ministro dell'interno; 
                f) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota  parte  delle
          somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni
          di emergenza per fronteggiare le  maggiori  attivita'  rese
          dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovra'
          essere determinata in  sede  di  ordinanza  adottata  dalla
          competente autorita'; 
                g)  retribuzione  individuale   di   anzianita'   del
          personale della carriera prefettizia cessato  dal  servizio
          con le modalita' indicate nell'articolo 19; 
                h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le
          funzioni riconducibili ai compiti e  ai  doveri  d'ufficio,
          attribuite  al  personale  della  carriera  prefettizia  in
          relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
                i)  un  importo  pari  a  L.  761.000  lorde  mensili
          pro-capite per tredici mensilita', alla  cui  copertura  si
          provvede con  l'utilizzo  delle  risorse  previste  per  la
          categoria dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n.
          388. 
              2. Le risorse di cui alla lettera i) del comma  1  sono
          determinate con riferimento  al  personale  della  carriera
          prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999. 
              3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli
          importi    di    retribuzione    accessoria     corrisposti
          anteriormente all'entrata in vigore del  presente  decreto.
          In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di  cui
          al comma 1, lettera  a),  possono  essere  corrisposti  nel
          limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi
          scopi destinata nell'anno 2000. Dal  1°  luglio  2001  sono
          poste  a  carico  del  fondo   le   somme   relative   alla
          corresponsione  delle  pregresse  componenti   di   salario
          accessorio  spettanti  durante  il   semestre   precedente,
          inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al
          comma 1, lettera a). 
              4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una  quota,
          di regola, pari al  venti  per  cento  viene  destinata  al
          finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione
          delle somme  di  cui  alle  lettere  e)  ed  f)  che  vanno
          ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno,  tra
          il personale impegnato, rispettivamente,  nelle  operazioni
          elettorali e di protezione civile. 
              5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
          non utilizzate alla fine  dell'esercizio  finanziario  sono
          riassegnate all'anno successivo.».