Art. 5 
 
 
                      Retribuzione di posizione 
 
  1. La retribuzione di posizione -  parte  fissa  e'  stabilita  nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere  dal
1° gennaio 2009: 
    a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 24.212,00; 
    b)  posizioni  funzionali  della   qualifica   di   viceprefetto:
€ 13.792,00; 
    c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto:
€ 7.226,00. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la  retribuzione  di  posizione,
correlata alle posizioni funzionali individuate con  il  decreto  del
Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche  e
integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e  parte
variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
    a) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  a):
€ 37.083,00; 
    b) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  b):
€ 32.093,00; 
    c) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  c):
€ 25.886,00; 
    d) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  d):
€ 24.426,00; 
    e) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  e):
€ 19.916,00; 
    f) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  f):
€ 16.006,00; 
    g) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  g):
€ 11.870,00. 
  3.  Ai  funzionari  della  carriera  prefettizia,  per  il  periodo
intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore,
e  quella  del  conferimento  dell'incarico   connesso   alla   nuova
qualifica, competono la retribuzione di posizione e  la  retribuzione
di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita,
salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in  caso  di  mancato
superamento del corso. 
  4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati  fuori  ruolo  ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  19  maggio
2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a
qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di  posizione  nella  misura
corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) del  comma  2
in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti  emolumenti
vengano corrisposti in misura inferiore agli  importi  relativi  alle
predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il  Ministero
dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo. 
  5. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati  fuori  ruolo  ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  19  maggio
2000,  n.  139,  all'atto  del  rientro   e'   comunque   assicurata,
nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri  aggiuntivi,
la retribuzione di posizione nella  misura  minima  prevista  per  la
qualifica posseduta, nelle more  del  conferimento  dell'incarico  e,
comunque, per un periodo massimo di due mesi. 
  6. Nel caso  di  avvicendamento  negli  incarichi  di  viceprefetto
vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto  dall'articolo
7  del  decreto  ministeriale  3  dicembre  2003,   l'Amministrazione
provvede al conferimento di  un  nuovo  incarico,  ove  possibile  di
fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando,  comunque,  il
mantenimento del trattamento accessorio in godimento per  un  periodo
non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del  fondo
e senza oneri aggiuntivi. 
  7.  Per  i  funzionari  che  ricoprono  incarichi  di   particolare
rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del  decreto  del
Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche  e
integrazioni, la retribuzione di posizione  e'  rideterminata,  nelle
componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi  annui
lordi per tredici mensilita': 
    a decorrere dal 1° gennaio 2009: 
      incarichi   ricompresi   nella   posizione    funzionale    a):
€ 40.786,00; 
      incarichi   ricompresi   nella   posizione    funzionale    b):
€ 35.298,00; 
      incarichi   ricompresi   nella   posizione    funzionale    d):
€ 26.630,00; 
      incarichi   ricompresi   nella   posizione    funzionale    e):
€ 21.711,00; 
      incarichi   ricompresi   nella   posizione    funzionale    f):
€ 17.289,00. 
  8. In caso di modifica del decreto  del  Ministro  dell'interno  in
data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni,  le  misure
della retribuzione di posizione, correlate alla  ridefinizione  delle
posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi  decentrati
a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza
oneri aggiuntivi, entro valori annui  lordi  per  tredici  mensilita'
ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel  comma  2  del
presente articolo. 
  9. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento  degli  incarichi
individuati dal decreto del Ministro dell'interno in  data  27  marzo
2006 e successive modifiche e integrazioni, compete comunque un unico
trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento
di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a  norma
dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,  per
periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli  di  conferimento
temporaneo  di  incarico   riconducibile   a   posizione   funzionale
superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi,  la
misura del trattamento accessorio e'  definita  in  sede  di  accordi
decentrati a livello centrale nell'ambito  delle  disponibilita'  del
fondo e senza oneri aggiuntivi.   
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 10, 20  e  25  del
          citato decreto legislativo n. 139 del 2000: 
              «Art. 10. Individuazione dei posti di  funzione.  -  1.
          Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
          comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
          materia di organizzazione dei ministeri e di  accorpamento,
          nell'ufficio  territoriale  del  governo,  delle  strutture
          periferiche dello Stato, i posti di funzione  da  conferire
          ai viceprefetti e  ai  viceprefetti  aggiunti,  nell'ambito
          degli uffici  centrali  e  periferici  dell'amministrazione
          dell'interno, sono individuati  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno.  Negli  uffici  individuati  ai   sensi   del
          presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
          caso di assenza o di impedimento  e'  assicurata  da  altro
          funzionario della carriera prefettizia. 
              2. In  relazione  al  sopravvenire  di  nuove  esigenze
          organizzative  e  funzionali,  e   comunque   con   cadenza
          biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma  1,
          alla periodica rideterminazione dei posti  di  funzione  di
          cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici  centrali  e
          periferici dell'amministrazione dell'interno.»; 
              «Art. 20. Retribuzione di posizione. - 1. La componente
          del  trattamento  economico,   correlata   alle   posizioni
          funzionali   ricoperte   ed   agli   incarichi   ed    alle
          responsabilita'  esercitati,  e'  attribuita  a  tutto   il
          personale  della  carriera  prefettizia.  Con  decreto  del
          Ministro dell'interno si provvede  alla  graduazione  delle
          posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei  livelli  di
          responsabilita' e di rilevanza degli  incarichi  assegnati.
          La  determinazione  della  retribuzione  di  posizione,  in
          attuazione  delle  disposizioni  emanate  con  il  predetto
          decreto,   e'   effettuata   attraverso   il   procedimento
          negoziale. 
              2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
          individuati,   ai   fini   della    determinazione    della
          retribuzione  di  posizione,  gli  uffici  di   particolare
          rilevanza, nonche' le  sedi  disagiate  in  relazione  alle
          condizioni  ambientali  ed  organizzative  nelle  quali  il
          servizio e' svolto. 
              3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
          provvedimento  del  Ministro  dell'interno  possono  essere
          individuate piu' posizioni  graduate,  secondo  la  diversa
          rilevanza degli incarichi, tenendo  conto  della  qualifica
          rivestita.»; 
              «Art. 25. Comando e  collocamento  fuori  ruolo.  -  1.
          Fermi restando i comandi  ed  i  collocamenti  fuori  ruolo
          previsti  da  disposizioni  speciali,  i  funzionari  della
          carriera prefettizia possono essere collocati in  posizione
          di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unita', presso
          gli organi costituzionali, le altre  amministrazioni  dello
          Stato, gli enti pubblici e le  autorita'  indipendenti,  in
          relazione anche ad esigenze di coordinamento con i  compiti
          istituzionali dell'amministrazione. Il  procedimento  resta
          regolato dagli articoli 56, 57, 58 e  59  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e
          successive   modificazioni,    nonche'    dalle    relative
          disposizioni di attuazione. 
              2. Al  personale  della  carriera  prefettizia  possono
          essere conferiti incarichi di funzioni  dirigenziali  nelle
          amministrazioni  dello  Stato  con  le  modalita'  di   cui
          all'articolo  19,  comma  6,  del  decreto  legislativo   3
          febbraio 1993, n. 29, nonche', entro il limite  massimo  di
          dieci unita', incarichi di direttore  generale  negli  enti
          locali ai sensi dell'articolo 51-bis della legge  8  giugno
          1990, n. 142. Per la durata dell'incarico il funzionario e'
          collocato in aspettativa senza assegni  con  riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              3. Ai fini dell'applicazione  degli  articoli  7  e  8,
          fermi restando i requisiti minimi di servizio previsti  per
          il passaggio alla qualifica di  viceprefetto,  il  servizio
          prestato a norma dei commi 1 e 2  e'  equiparato  a  quello
          prestato in posizione funzionale analoga presso gli  uffici
          centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno. Ai
          medesimi fini, il servizio prestato negli uffici di diretta
          collaborazione con gli organi di direzione politica  presso
          altre  amministrazioni  e'  equiparato  a  quello  prestato
          presso   i   corrispondenti   uffici   dell'amministrazione
          dell'interno, fermi restando i suddetti requisiti minimi di
          servizio.».