Art. 6 Retribuzione di risultato 1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita' ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello Stato della regione Siciliana, il Rappresentante dello Stato nella regione Sardegna, la Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, in relazione alle diverse qualifiche, per entrambi gli anni 2008 e 2009, nel rispetto dei seguenti parametri: a) per i prefetti: fino a un massimo di 100; b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75; c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50. 2. La misura della retribuzione di risultato verra' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e, in caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 139 del 2000: «Art. 21. Retribuzione di risultato. - 1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, e' attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestivita' e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata annualmente con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno: a) per i prefetti dal Ministro dell'interno; b) per i funzionari preposti agli uffici individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, rispettivamente, dal capo dell'ufficio di diretta collaborazione del ministro, dal capo del dipartimento o dal prefetto titolare dell'ufficio territoriale del governo.».