Art. 7 
 
 
                Trattamento economico dei consiglieri 
 
  1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo  4,
comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,  durante  il
periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino  alla
nomina alla qualifica di  viceprefetto  aggiunto  e'  determinato  in
misura pari all'ottanta per cento  dello  stipendio  tabellare  della
predetta qualifica, per tredici mensilita'.   
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          legislativo n. 139 del 2000: 
              «Art. 4. Accesso alla  carriera.  -  1.  Alla  carriera
          prefettizia si accede  dalla  qualifica  iniziale  mediante
          pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilita'
          di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per
          la nomina a prefetto. 
              2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso  di
          laurea  specialistica.  Con  regolamento  da  emanare   con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica,  entro  sei  mesi  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          indicati la classe di appartenenza dei corsi di  studio  ad
          indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il
          conseguimento della  laurea  specialistica  prescritta  per
          l'ammissione al concorso,  nonche'  i  diplomi  di  laurea,
          utili ai medesimi fini,  rilasciati  secondo  l'ordinamento
          didattico  vigente  prima  del  suo  adeguamento  ai  sensi
          dell'articolo17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.
          127, e delle sue  disposizioni  attuative.  Con  lo  stesso
          regolamento  sono,  altresi',   stabilite   le   forme   di
          preselezione per la partecipazione al  concorso,  le  prove
          d'esame, scritte e orali, le prime in numero non  inferiore
          a quattro, le modalita' di  svolgimento  del  concorso,  di
          composizione della commissione giudicatrice e di formazione
          della  graduatoria,  e  sono  individuati  i   diplomi   di
          specializzazione  ed  i  titoli  di  dottorato  di  ricerca
          valutabili ai fini della formazione della graduatoria. 
              3.  Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesta   la
          cittadinanza  italiana,  un'eta'  non  superiore  a  quella
          stabilita dal regolamento adottato ai  sensi  del  comma  6
          dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
          il possesso delle qualita' morali e di condotta  prescritte
          ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29. 
              4. Nel  concorso  il  dieci  per  cento  dei  posti  e'
          riservato   ai   dipendenti   dell'amministrazione   civile
          dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in  possesso
          di una  delle  lauree  indicate  agli  specifici  fini  dal
          decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2  e  con
          almeno  due  anni  di  effettivo  servizio   in   posizione
          funzionale per il cui accesso e' richiesto il  possesso  di
          uno dei medesimi titoli di studio. I  posti  riservati  non
          utilizzati a favore dei candidati  interni  sono  conferiti
          agli idonei. 
              5. I vincitori del concorso sono  nominati  consiglieri
          ed  ammessi  al  corso  di  formazione  iniziale   di   cui
          all'articolo 5.».