Art. 8 
 
 
               Effetti del nuovo trattamento economico 
 
   1.   Le    misure    del    trattamento    economico    risultanti
dall'applicazione degli articoli 3 e 5 hanno effetto sul  trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,  sull'indennita'  di
fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo  indennizzo,  sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi  contributi  e  sui
contributi di riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli
3 e 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze  e  negli  importi
previsti al personale comunque cessato dal  servizio  con  diritto  a
pensione nel periodo di vigenza del biennio economico  2008  -  2009.
Agli effetti dell'indennita' di  fine  rapporto,  nonche'  di  quella
prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla  data  di  cessazione  del  rapporto  di
lavoro.