Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) vitello: un animale della specie bovina di  eta'  inferiore  a
sei mesi; 
    b) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta,  in  cui  gli
animali sono allevati o detenuti anche temporaneamente.