Art. 3 
 
 
             Requisiti minimi di allevamento di vitelli 
 
  1. Le aziende devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
    a) nessun vitello di eta'  superiore  alle  otto  settimane  deve
essere rinchiuso in un recinto individuale,  a  meno  che  il  medico
veterinario abbia certificato che il suo stato di  salute  o  il  suo
comportamento  richiedano  l'isolamento  dal  gruppo,  al  fine   del
trattamento diagnostico  e  terapeutico.  La  larghezza  del  recinto
individuale deve  essere  almeno  pari  all'altezza  al  garrese  del
vitello, misurata quando l'animale  e'  in  posizione  eretta,  e  la
lunghezza  deve  essere  almeno  pari  alla  lunghezza  del  vitello,
misurata  dalla  punta  del   naso   all'estremita'   caudale   della
tuberosita'  ischiatica  e  moltiplicata  per   1,1.   Ogni   recinto
individuale per  vitelli,  salvo  quelli  destinati  ad  isolare  gli
animali malati, non deve avere  muri  compatti  ma  pareti  divisorie
traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra  i
vitelli; 
    b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile
per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per
ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno  1,7
metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore  a  150
chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e  ad  almeno  1,8  metri
quadrati per ogni vitello  di  peso  vivo  pari  o  superiore  a  220
chilogrammi. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle  aziende
con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti  presso  la  madre  ai
fini dell'allattamento.