Art. 2 
 
Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
                                 150 
 
  1. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, e' sostituito dal seguente: 
  «6. Le disposizioni di cui ai commi 2  e  3  non  si  applicano  al
personale  dipendente,  se  il  numero  dei  dipendenti  in  servizio
nell'amministrazione non e' superiore a quindici e, ai dirigenti,  se
il numero dei  dirigenti  in  servizio  nell'amministrazione  non  e'
superiore  a  cinque.   In   ogni   caso,   deve   essere   garantita
l'attribuzione  selettiva  della  quota  prevalente   delle   risorse
destinate  al  trattamento  economico   accessorio   collegato   alla
perfomance, in applicazione del  principio  di  differenziazione  del
merito,  ad  una  parte  limitata  del  personale  dirigente  e   non
dirigente.». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art.  19  (Criteri  per  la   differenziazione   delle
          valutazioni). - 1.  In  ogni  amministrazione,  l'Organismo
          indipendente,  sulla  base  dei  livelli   di   performance
          attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di
          cui  al  Titolo  II  del  presente  decreto,  compila   una
          graduatoria delle  valutazioni  individuali  del  personale
          dirigenziale, distinto per livello generale e  non,  e  del
          personale non dirigenziale. 
              2. In ogni graduatoria di cui al comma 1  il  personale
          e' distribuito in differenti livelli di performance in modo
          che: 
                a) il venticinque per cento e' collocato nella fascia
          di merito alta, alla quale corrisponde  l'attribuzione  del
          cinquanta per cento delle risorse destinate al  trattamento
          accessorio collegato alla performance individuale; 
                b) il cinquanta per cento e' collocato  nella  fascia
          di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione
          del  cinquanta  per  cento  delle  risorse   destinate   al
          trattamento   accessorio   collegato    alla    performance
          individuale; 
                c) il restante venticinque  per  cento  e'  collocato
          nella fascia di merito bassa, alla  quale  non  corrisponde
          l'attribuzione di alcun  trattamento  accessorio  collegato
          alla performance individuale. 
              3.  Per  i  dirigenti  si  applicano   i   criteri   di
          compilazione  della  graduatoria  e  di  attribuzione   del
          trattamento accessorio di cui al comma 2,  con  riferimento
          alla retribuzione di risultato. 
              4.  La  contrattazione  collettiva   integrativa   puo'
          prevedere deroghe  alla  percentuale  del  venticinque  per
          cento di cui alla lettera a) del  comma  2  in  misura  non
          superiore a  cinque  punti  percentuali  in  aumento  o  in
          diminuzione,  con  corrispondente  variazione  compensativa
          delle  percentuali  di  cui  alle  lettere  b)  o  c).   La
          contrattazione  puo'  altresi'   prevedere   deroghe   alla
          composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b)
          e c) e alla  distribuzione  tra  le  medesime  fasce  delle
          risorse destinate ai trattamenti accessori  collegati  alla
          performance individuale. 
              5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede  al
          monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4,  al  fine  di
          verificare il rispetto dei principi di  selettivita'  e  di
          meritocrazia e riferisce in proposito al  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione. 
              6. Le disposizioni di  cui  ai  commi  2  e  3  non  si
          applicano  al  personale  dipendente,  se  il  numero   dei
          dipendenti  in   servizio   nell'amministrazione   non   e'
          superiore a quindici e, ai  dirigenti,  se  il  numero  dei
          dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore
          a   cinque.   In   ogni   caso,   deve   essere   garantita
          l'attribuzione  selettiva  della  quota  prevalente   delle
          risorse  destinate  al  trattamento  economico   accessorio
          collegato alla perfomance, in applicazione del principio di
          differenziazione del merito,  ad  una  parte  limitata  del
          personale dirigente e non dirigente.».