Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
euro 31.914 a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.