(Accordo - Art. 14)
                             Articolo 14 
 
  1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria  iniziativa  o  su
richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova,  documenti  o
copie autenticate di documenti con tutte le informazioni  disponibili
su attivita', portate a termine o pianificate,  che  costituiscono  o
sembrano  costituire  un'infrazione  nel   territorio   dello   Stato
dell'altra Amministrazione doganale. 
  2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti
da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi  forma  per  lo
stesso scopo. In tal caso e ove possibile,  viene  fornito  tutto  il
materiale  necessario  per  l'interpretazione  e   l'utilizzo   delle
informazioni. 
  3. I dossier e i documenti vengono richiesti in originale solo  nei
casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti. 
  4. I dossier e i documenti originali ricevuti in  applicazione  del
presente Accordo devono essere restituiti al piu' presto.