(Accordo - Art. 15)
                             Articolo 15 
 
  1.  Su  richiesta  di  una  Parte,  in  relazione  a  un'infrazione
doganale, l'Amministrazione doganale adita  puo'  autorizzare  propri
funzionari, quando  possibile,  a  deporre  davanti  alle  competenti
autorita' della Parte richiedente, come esperti  o  testimoni,  circa
fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro  mansioni  ed  a
esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare
chiaramente in quale caso ed  in  quale  veste  il  funzionario  deve
deporre. 
  2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in
dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti  entro
i quali i propri funzionari possono deporre.