(Accordo - Art. 19)
                             Articolo 19 
 
  1. Le Amministrazioni doganali rinunciano a ogni rivendicazione per
il rimborso delle  spese  originate  dall'applicazione  del  presente
Accordo, fatta eccezione per le  spese  rimborsate  e  le  indennita'
versate ai testimoni ed esperti, nonche' per i costi degli interpreti
e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che
devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.