Articolo 19 1. Le Amministrazioni doganali rinunciano a ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese rimborsate e le indennita' versate ai testimoni ed esperti, nonche' per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.