(Accordo - Allegato)
                                                             ALLEGATO 
 
       PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
 
  1. I dati personali che sono stati oggetto di trattamento  dovranno
essere: 
    a) ottenuti ed elaborati legalmente; 
    b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo
incompatibile con tali scopi; 
    c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione  ai  fini
per i quali sono stati acquisiti; 
    d) accurati e, quando necessario, aggiornati; 
    e)  conservati  in  maniera  che  sia  possibile  identificare  i
soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non
ecceda quello  richiesto  per  gli  scopi  per  i  quali  sono  stati
immagazzinati; 
  2. I dati personali relativi ad informazioni di carattere  razziale
ed etnico, opinioni  politiche,  convinzioni  religiose  o  di  altre
credenze,  filosofiche  o  morali,   iscrizione   ad   organizzazioni
sindacali, cosi' come quelli che  riguardano  la  salute  o  la  vita
sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto  di  trattamento,
salvo se la legislazione  nazionale  consente  sufficienti  garanzie.
Queste  disposizioni  si  applicano  ugualmente  ai  dati   personali
relativi a precedenti contravvenzioni o condanne penali. 
  3. Si dovranno  adottare  le  misure  di  sicurezza  che  risultino
necessarie per garantire la sicurezza  e  la  riservatezza  dei  dati
personali,  in  modo   da   evitarne   ogni   alterazione,   perdita,
consultazione o trattamento non autorizzato, e tali da consentire  di
individuare sviamenti di informazioni, intenzionali o meno,  sia  che
questi rischi derivino dall'azione umana sia che derivino  dal  mezzo
tecnico utilizzato 
  4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita': 
    a) di conoscere se i  dati  personali  che  la  riguardano  siano
contenuti in uno schedario informatizzato,  gli  scopi  per  i  quali
siano principalmente utilizzati e le coordinate del  responsabile  di
tale schedario; 
    b) di ottenere ad intervalli non inferiori a sei mesi, salvo  che
si dimostri un interesse  legittimo  al  riguardo,  senza  indugio  e
gratuitamente, la conferma dell'eventuale esistenza di uno  schedario
contenente dati personali che la riguardano  e  la  comunicazione  di
tali dati in una forma comprensibile; 
    c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o  la  cancellazione
di  quei  dati  che  siano  stati   elaborati   contrariamente   alle
disposizioni   previste   dalla   legislazione   nazionale   relativa
all'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e  2
del presente allegato; 
    d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito
ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di
cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c). 
  5. Non si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1,  2  e  4
del presente allegato, salvo nei seguenti casi: 
   (1) Qualora la legislazione della Parte Contraente  lo  preveda  e
tale deroga costituisca una misura  indispensabile  in  una  societa'
democratica al fine di: 
    a) proteggere  la  sicurezza  dello  Stato  e  l'ordine  pubblico
nonche'  gli  interessi  essenziali  dello  Stato  o  lottare  contro
violazioni penali; 
    b) proteggere le persone alle quali  si  riferiscono  i  dati  in
questione ovvero i diritti e la liberta' altrui; 
    c) fatto salvo quanto stabilito ai precedenti punti a) e  b),  si
dovra'  concedere  l'accesso  ai  registri   in   questione   qualora
l'interessato debba esercitare il proprio diritto di difesa. 
   (2) La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei  diritti
di cui al paragrafo 4 lettere b),  c)  e  d)  del  presente  allegato
relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali
utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non
vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle
quali si riferiscono i dati stessi. 
  6. I  soggetti  che  in  virtu'  del  presente  accordo  vengano  a
conoscenza di dati personali sono obbligati al segreto  professionale
rispetto a tali dati. Tale obbligo permane anche  dopo  la  fine  del
loro rapporto con il titolare  dell'archivio  di  dati.  Il  soggetto
obbligato  puo'  essere  liberato  dal  dovere  di   segretezza   con
provvedimento giudiziario e quando sussistano fondati motivi relativi
alla  pubblica  sicurezza,  alla  difesa  nazionale  o  alla   salute
pubblica. 
  7. Ciascuna Parte si  impegna  a  prevedere  sanzioni  e  mezzi  di
ricorso per  le  violazioni  delle  disposizioni  della  legislazione
nazionale  concernente  l'applicazione  dei   principi   fondamentali
definiti nel presente allegato. 
  8. Nessuna delle disposizioni del  presente  allegato  deve  essere
interpretata  nel  senso  di  limitare  o  altrimenti  intaccare   la
possibilita' per una Parte di accordare alle persone  alle  quali  si
riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di  quella
prevista nel presente allegato.