ALLEGATO PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 1. I dati personali che sono stati oggetto di trattamento dovranno essere: a) ottenuti ed elaborati legalmente; b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi; c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti; d) accurati e, quando necessario, aggiornati; e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati; 2. I dati personali relativi ad informazioni di carattere razziale ed etnico, opinioni politiche, convinzioni religiose o di altre credenze, filosofiche o morali, iscrizione ad organizzazioni sindacali, cosi' come quelli che riguardano la salute o la vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di trattamento, salvo se la legislazione nazionale consente sufficienti garanzie. Queste disposizioni si applicano ugualmente ai dati personali relativi a precedenti contravvenzioni o condanne penali. 3. Si dovranno adottare le misure di sicurezza che risultino necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, in modo da evitarne ogni alterazione, perdita, consultazione o trattamento non autorizzato, e tali da consentire di individuare sviamenti di informazioni, intenzionali o meno, sia che questi rischi derivino dall'azione umana sia che derivino dal mezzo tecnico utilizzato 4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita': a) di conoscere se i dati personali che la riguardano siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate del responsabile di tale schedario; b) di ottenere ad intervalli non inferiori a sei mesi, salvo che si dimostri un interesse legittimo al riguardo, senza indugio e gratuitamente, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario contenente dati personali che la riguardano e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile; c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati contrariamente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato; d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c). 5. Non si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo nei seguenti casi: (1) Qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica al fine di: a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche' gli interessi essenziali dello Stato o lottare contro violazioni penali; b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la liberta' altrui; c) fatto salvo quanto stabilito ai precedenti punti a) e b), si dovra' concedere l'accesso ai registri in questione qualora l'interessato debba esercitare il proprio diritto di difesa. (2) La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi. 6. I soggetti che in virtu' del presente accordo vengano a conoscenza di dati personali sono obbligati al segreto professionale rispetto a tali dati. Tale obbligo permane anche dopo la fine del loro rapporto con il titolare dell'archivio di dati. Il soggetto obbligato puo' essere liberato dal dovere di segretezza con provvedimento giudiziario e quando sussistano fondati motivi relativi alla pubblica sicurezza, alla difesa nazionale o alla salute pubblica. 7. Ciascuna Parte si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente allegato. 8. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilita' per una Parte di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente allegato.