(Accordo - Art. 4)
                             Articolo 4 
 
  Nel quadro  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari,  le
Amministrazioni doganali delle Parti si comunicano - su richiesta  e,
all'occorrenza, previa indagine, - ogni informazione che permetta  di
assicurare  l'esatta  percezione  di  dazi  e  tasse   doganali,   in
particolare quelle che agevolano: 
  a) la determinazione  del  valore  in  dogana,  la  classificazione
tariffaria e l'origine delle merci; 
  b) l'applicazione delle  disposizioni  concernenti  i  divieti,  le
restrizioni ed i controlli.