Articolo 4 Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti si comunicano - su richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano: a) la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.