Art. 11 
 
 
   Cooperazione con i Paesi terzi titolari di interessi rilevanti 
 
  1.  Ai  fini  dello   svolgimento   delle   inchieste   l'organismo
investigativo coopera  con  i  Paesi  terzi,  titolari  di  interessi
rilevanti, i quali, previo accordo, sono ammessi, in  qualsiasi  fase
del procedimento, a partecipare all'inchiesta condotta ai  sensi  del
presente decreto. 
  2. La cooperazione dell'organismo investigativo in un'inchiesta  di
sicurezza svolta da un Paese terzo titolare  di  interessi  rilevanti
lascia impregiudicato l'obbligo di svolgere l'inchiesta di  sicurezza
e di redigere il relativo rapporto a norma del presente decreto.  Ove
un Paese  terzo  titolare  di  interessi  rilevanti  stia  conducendo
un'inchiesta di  sicurezza  che  coinvolge  unita'  ovvero  interessi
nazionali, l'organismo investigativo puo' decidere  di  non  condurre
un'inchiesta di sicurezza parallela, a condizione che l'inchiesta  di
sicurezza condotta dal Paese terzo sia conforme al codice IMO per  le
inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.