Art. 12 Obbligo di collaborazione 1. E' fatto obbligo agli armatori e comandanti di unita' navali, comprese quelle di bandiera estera, di non intralciare e di collaborare con gli investigatori durante l'attivita' d'indagine, di rendere disponibile qualunque fonte di potenziale prova nonche' favorire l'accesso a qualunque locale della nave ed al relativo armamento. 2. Allo stesso obbligo soggiacciono: a) gli interessati a qualunque titolo alla nave, al carico o al viaggio; b) il cantiere navale che ha costruito la nave; c) le imprese che hanno realizzato o partecipato all'armamento della nave; d) i componenti l'equipaggio e gli eventuali passeggeri; e) qualunque altro soggetto che, a giudizio dell'investigatore, possa essere in possesso di informazioni utili all'inchiesta.