Art. 12 
 
 
                      Obbligo di collaborazione 
 
  1. E' fatto obbligo agli armatori e comandanti  di  unita'  navali,
comprese  quelle  di  bandiera  estera,  di  non  intralciare  e   di
collaborare con gli investigatori durante l'attivita' d'indagine,  di
rendere disponibile  qualunque  fonte  di  potenziale  prova  nonche'
favorire l'accesso a qualunque  locale  della  nave  ed  al  relativo
armamento. 
  2. Allo stesso obbligo soggiacciono: 
    a) gli interessati a qualunque titolo alla nave, al carico  o  al
viaggio; 
    b) il cantiere navale che ha costruito la nave; 
    c) le imprese che hanno realizzato  o  partecipato  all'armamento
della nave; 
      d) i componenti l'equipaggio e gli eventuali passeggeri; 
    e) qualunque altro soggetto che, a  giudizio  dell'investigatore,
possa essere in possesso di informazioni utili all'inchiesta.