Art. 13 
 
 
                       Protezione delle prove 
 
  1. Il comandante della nave, l'equipaggio e gli altri  soggetti  di
cui all'articolo 12, comma 2, nonche' chiunque sia venuto a  contatto
con fonti di prova rilevanti ai fini della individuazione delle cause
dell'evento,  hanno   l'obbligo,   per   quanto   possibile   secondo
l'ordinaria diligenza, di: 
    a) preservare le  informazioni  provenienti  da  carte  nautiche,
libri di bordo, registrazioni  elettroniche,  magnetiche  e  cassette
video  nonche'  le  informazioni  provenienti  dai  VDR  e  da  altri
apparecchi   elettronici,   riguardanti   il   periodo    precedente,
concomitante e successivo all'evento; 
    b) impedire che tali informazioni siano cancellate  o,  comunque,
alterate; 
    c)  prevenire  l'alterazione  di   qualsiasi   altra   dotazione,
attrezzatura, dispositivo o di locali della nave  rilevanti  ai  fini
dell'inchiesta; 
    d)  agire  tempestivamente  per  raccogliere  e  conservare   gli
elementi di prova o favorire la raccolta  e  la  conservazione  degli
elementi di prova da parte dell'investigatore. 
  2. L'Autorita' marittima o consolare di cui  all'articolo  578  del
codice della navigazione, quando  abbia  notizia  di  un  sinistro  o
incidente marittimo o valuti che sussistono  ragionevoli  motivi  per
ritenere che una nave sia  perduta  o  scomparsa,  ne  da'  immediato
avviso  all'organismo  investigativo,   adottando   i   provvedimenti
occorrenti per impedire la dispersione degli elementi utili  per  gli
ulteriori accertamenti. 
  3. Copia del verbale di  cui  all'articolo  578  del  codice  della
navigazione e' trasmessa all'organismo investigativo quanto prima  e,
comunque, non oltre sessanta giorni  dalla  notizia  del  sinistro  o
dell'incidente marittimo. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'art. 578 del citato regio decreto n 327
          del 1942 (Codice della navigazione), cosi' recita: 
              «Art. 578 (Inchiesta sommatoria). -  1.  Quando  giunga
          notizia di un sinistro, l'autorita' marittima  o  consolare
          deve procedere a sommarie  indagini  sulle  cause  e  sulle
          circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti
          occorrenti per impedire la dispersione delle cose  e  degli
          elementi utili per gli ulteriori accertamenti. 
              2. Competente e' l'autorita' del luogo di primo approdo
          della nave o dei naufraghi, o,se la nave e' andata  perduta
          e tutte le persone imbarcate sono perite,  l'autorita'  del
          luogo nel quale si e' avuta la prima notizia del fatto. 
              3. Nei luoghi ove  non  esistono  autorita'  marittime,
          l'autorita' doganale compie le prime indagini  e  prende  i
          provvedimenti   opportuni,   dandone    immediato    avviso
          all'autorita' marittima piu' vicina. 
              4. Dei  rilievi  fatti,  dei  provvedimenti  presi  per
          conservare  le  tracce  dell'avvenimento,   nonche'   delle
          indagini eseguite e' compilato processo verbale, del  quale
          l'autorita'.».