Art. 13 Protezione delle prove 1. Il comandante della nave, l'equipaggio e gli altri soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, nonche' chiunque sia venuto a contatto con fonti di prova rilevanti ai fini della individuazione delle cause dell'evento, hanno l'obbligo, per quanto possibile secondo l'ordinaria diligenza, di: a) preservare le informazioni provenienti da carte nautiche, libri di bordo, registrazioni elettroniche, magnetiche e cassette video nonche' le informazioni provenienti dai VDR e da altri apparecchi elettronici, riguardanti il periodo precedente, concomitante e successivo all'evento; b) impedire che tali informazioni siano cancellate o, comunque, alterate; c) prevenire l'alterazione di qualsiasi altra dotazione, attrezzatura, dispositivo o di locali della nave rilevanti ai fini dell'inchiesta; d) agire tempestivamente per raccogliere e conservare gli elementi di prova o favorire la raccolta e la conservazione degli elementi di prova da parte dell'investigatore. 2. L'Autorita' marittima o consolare di cui all'articolo 578 del codice della navigazione, quando abbia notizia di un sinistro o incidente marittimo o valuti che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che una nave sia perduta o scomparsa, ne da' immediato avviso all'organismo investigativo, adottando i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti. 3. Copia del verbale di cui all'articolo 578 del codice della navigazione e' trasmessa all'organismo investigativo quanto prima e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla notizia del sinistro o dell'incidente marittimo.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 578 del citato regio decreto n 327 del 1942 (Codice della navigazione), cosi' recita: «Art. 578 (Inchiesta sommatoria). - 1. Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorita' marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti. 2. Competente e' l'autorita' del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o,se la nave e' andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorita' del luogo nel quale si e' avuta la prima notizia del fatto. 3. Nei luoghi ove non esistono autorita' marittime, l'autorita' doganale compie le prime indagini e prende i provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorita' marittima piu' vicina. 4. Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonche' delle indagini eseguite e' compilato processo verbale, del quale l'autorita'.».