Art. 14 Rapporti sugli incidenti 1. Le inchieste effettuate danno luogo alla pubblicazione di un rapporto redatto secondo un modello conforme all'allegato I del presente decreto. 2. Per le inchieste che non riguardano sinistri marittimi molto gravi o, secondo il caso, gravi e i cui risultati potenzialmente non incidono sulle finalita' di prevenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, l'organismo investigativo procede, previa valutazione dei presupposti, alla pubblicazione di un rapporto semplificato. 3. L'organismo investigativo entro dodici mesi dalla data del sinistro pubblica i rapporti di cui al comma 1, comprese le relative conclusioni e le raccomandazioni a fini preventivi. Nel caso in cui non sia possibile redigere il rapporto finale entro tale termine, pubblica un rapporto provvisorio entro dodici mesi dalla data del sinistro. 4. L'organismo investigativo invia alla Commissione europea una copia del rapporto finale ovvero di quello provvisorio o semplificato. 5. Senza che ne risultino inficiate le risultanze, al fine di migliorare la qualita' del rapporto in relazione alle finalita' dell'attivita' d'inchiesta, l'organismo investigativo tiene conto delle osservazioni tecniche diffuse dalla Commissione europea sulle modalita' di redazione dei rapporti finali.