Art. 14 
 
 
                      Rapporti sugli incidenti 
 
  1. Le inchieste effettuate danno luogo  alla  pubblicazione  di  un
rapporto redatto secondo  un  modello  conforme  all'allegato  I  del
presente decreto. 
  2. Per le inchieste che non  riguardano  sinistri  marittimi  molto
gravi o, secondo il caso, gravi e i cui risultati potenzialmente  non
incidono  sulle  finalita'  di  prevenzione  di  cui   al   comma   2
dell'articolo   1,   l'organismo   investigativo   procede,    previa
valutazione  dei  presupposti,  alla  pubblicazione  di  un  rapporto
semplificato. 
  3. L'organismo investigativo  entro  dodici  mesi  dalla  data  del
sinistro pubblica i rapporti di cui al comma 1, comprese le  relative
conclusioni e le raccomandazioni a fini preventivi. Nel caso  in  cui
non sia possibile redigere il rapporto  finale  entro  tale  termine,
pubblica un rapporto provvisorio entro dodici  mesi  dalla  data  del
sinistro. 
  4. L'organismo investigativo invia  alla  Commissione  europea  una
copia  del  rapporto  finale   ovvero   di   quello   provvisorio   o
semplificato. 
  5. Senza che ne risultino  inficiate  le  risultanze,  al  fine  di
migliorare la qualita'  del  rapporto  in  relazione  alle  finalita'
dell'attivita' d'inchiesta,  l'organismo  investigativo  tiene  conto
delle osservazioni tecniche diffuse dalla Commissione  europea  sulle
modalita' di redazione dei rapporti finali.