Art. 17 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca   reato,   a   chiunque
contravvenga ai divieti o non rispetti gli obblighi  di  riservatezza
di  cui  all'articolo  9,  comma  1,   e'   applicata   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque  violi  gli
obblighi di collaborazione di cui all'articolo  12  e'  applicata  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 10.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca   reato,   a   chiunque
contravvenga  agli  obblighi  di  protezione  delle  prove   di   cui
all'articolo 13 si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
750 euro a 6.000 euro. 
  4. Le violazioni previste  dai  commi  1,  2  e  3  sono  accertate
dall'organismo investigativo e  le  sanzioni  irrogate  dallo  stesso
organismo in conformita' a quanto previsto dalla  legge  24  novembre
1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per i riferimenti alla legge  24  novembre  1981,  n.
          689, si veda nelle note alle premesse.