Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai  sinistri  ed  agli  incidenti
marittimi che coinvolgono  navi  di  bandiera  nazionale  ovunque  si
trovino ovvero si verificano nel  mare  territoriale  o  nelle  acque
marittime interne dello  Stato,  quali  definite  nell'UNCLOS  ovvero
incidono su altri interessi rilevanti dello Stato. 
  2. Il presente decreto non si applica ai sinistri ed agli incidenti
marittimi che interessano soltanto: 
    a) navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi  di
proprieta' o gestite dagli Stati che siano utilizzate  esclusivamente
per servizi governativi non commerciali; 
    b) navi senza mezzi di propulsione meccanica; 
    c) navi in legno di costruzione primitiva; 
    d) navi ed  imbarcazioni  da  diporto  non  adibite  al  traffico
commerciale, salvo che siano dotate di equipaggio e trasportino  piu'
di 12 passeggeri a fini commerciali; 
    e)  navi  per  la  navigazione  interna  utilizzate  nelle  acque
interne; 
    f) navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri; 
    g) unita' fisse di perforazione.