Art. 7 
 
 
                         Obbligo di indagine 
 
  1. L'inchiesta di sicurezza e' avviata obbligatoriamente quando  un
sinistro marittimo molto grave presenti  almeno  una  delle  seguenti
caratteristiche: 
    a) si verifichi con il coinvolgimento di  una  nave  battente  la
bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro; 
    b) si verifichi nel mare territoriale  e  nelle  acque  marittime
interne dello Stato  quali  definite  nell'UNCLOS,  indipendentemente
dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro; 
    c) incida su un rilevante interesse nazionale,  indipendentemente
dal luogo in cui e' avvenuto il sinistro e dalla bandiera della  nave
o delle navi coinvolte. 
  2. In caso di sinistri gravi l'organismo investigativo effettua una
valutazione preliminare dei fatti  e  delle  circostanze  dell'evento
finalizzata a determinare l'attivazione formale di una  inchiesta  di
sicurezza. Qualora l'organismo investigativo ritenga di  non  avviare
un'inchiesta  di  sicurezza,  le  ragioni  di  tale  decisione   sono
registrate e notificate presso la banca dati europea per  i  sinistri
marittimi utilizzando, allo scopo, il modello di cui all'allegato  II
del presente decreto. In caso di ogni altro sinistro ovvero incidente
marittimo l'organismo investigativo decide se debba essere avviata  o
meno un'inchiesta di sicurezza con provvedimento motivato in base  ai
criteri di cui al comma 4. 
  3. L'inchiesta di sicurezza e' avviata entro il termine piu'  breve
possibile dal verificarsi del sinistro o dell'incidente marittimo  e,
in ogni caso, entro i due mesi successivi. 
  4. Nelle decisioni di cui  al  comma  2  l'organismo  investigativo
tiene conto della gravita' del sinistro o  dell'incidente  marittimo,
del tipo di nave ovvero di carico interessato  e  della  possibilita'
che i risultati dell'inchiesta di sicurezza siano tali da  consentire
un'efficace attivita' di prevenzione di analoghi  futuri  sinistri  e
incidenti. 
  5. Fermo restando quanto  previsto  all'articolo  4,  comma  7,  ed
all'articolo 5, commi 1 e 2, l'Organismo investigativo  sui  sinistri
marittimi determina  criteri  e  modalita'  pratiche  dell'esecuzione
delle inchieste di sicurezza,  cooperando  con  gli  organi  omologhi
degli  altri  Stati  che  possono  vantare  un  fondato  e   motivato
interesse, sulla base di metodi in linea con le finalita' proprie del
presente provvedimento ed all'esclusivo  scopo  di  prevenire  futuri
sinistri ed incidenti.