Art. 7 Obbligo di indagine 1. L'inchiesta di sicurezza e' avviata obbligatoriamente quando un sinistro marittimo molto grave presenti almeno una delle seguenti caratteristiche: a) si verifichi con il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro; b) si verifichi nel mare territoriale e nelle acque marittime interne dello Stato quali definite nell'UNCLOS, indipendentemente dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro; c) incida su un rilevante interesse nazionale, indipendentemente dal luogo in cui e' avvenuto il sinistro e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte. 2. In caso di sinistri gravi l'organismo investigativo effettua una valutazione preliminare dei fatti e delle circostanze dell'evento finalizzata a determinare l'attivazione formale di una inchiesta di sicurezza. Qualora l'organismo investigativo ritenga di non avviare un'inchiesta di sicurezza, le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate presso la banca dati europea per i sinistri marittimi utilizzando, allo scopo, il modello di cui all'allegato II del presente decreto. In caso di ogni altro sinistro ovvero incidente marittimo l'organismo investigativo decide se debba essere avviata o meno un'inchiesta di sicurezza con provvedimento motivato in base ai criteri di cui al comma 4. 3. L'inchiesta di sicurezza e' avviata entro il termine piu' breve possibile dal verificarsi del sinistro o dell'incidente marittimo e, in ogni caso, entro i due mesi successivi. 4. Nelle decisioni di cui al comma 2 l'organismo investigativo tiene conto della gravita' del sinistro o dell'incidente marittimo, del tipo di nave ovvero di carico interessato e della possibilita' che i risultati dell'inchiesta di sicurezza siano tali da consentire un'efficace attivita' di prevenzione di analoghi futuri sinistri e incidenti. 5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 7, ed all'articolo 5, commi 1 e 2, l'Organismo investigativo sui sinistri marittimi determina criteri e modalita' pratiche dell'esecuzione delle inchieste di sicurezza, cooperando con gli organi omologhi degli altri Stati che possono vantare un fondato e motivato interesse, sulla base di metodi in linea con le finalita' proprie del presente provvedimento ed all'esclusivo scopo di prevenire futuri sinistri ed incidenti.