Art. 10 
 
                Revoca della licenza di esplorazione 
 
  1. La licenza di esplorazione  viene  revocata,  previa  diffida  e
sentita la regione territorialmente interessata, dal Ministero  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente: 
    a) qualora  venga  meno  uno  dei  requisiti  essenziali  per  il
rilascio; 
    b) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente  alle
prescrizioni previste dalla licenza; 
      c) qualora il soggetto autorizzato all'esplorazione  non  abbia
iniziato i lavori entro un anno dal rilascio della licenza,  a  causa
di inerzia ingiustificata, o abbia interrotto i lavori per  oltre  un
anno senza giustificato motivo. 
  2. In caso di revoca della licenza di esplorazione  o  rinuncia  da
parte del titolare, lo stesso e' tenuto ad  effettuare  i  lavori  di
messa in  sicurezza  e  di  ripristino  ambientale,  ai  sensi  della
normativa vigente.