Art. 12 
 
                   Autorizzazioni allo stoccaggio 
 
  1. La realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura di  un  sito
di stoccaggio di CO2 sono soggette a preventiva autorizzazione. 
  2. Le autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, su parere del
Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto  con  il
Ministero dell'ambiente con procedimento unico secondo  la  procedura
di cui all'articolo 16. Nell'ambito del  procedimento  unico  vengono
acquisiti i pareri di tutte le amministrazioni  interessate,  l'esito
della procedura della valutazione d'impatto ambientale e l'intesa con
la regione interessata. 
  3. I soggetti proponenti devono dimostrare di  avere  le  capacita'
tecniche, organizzative ed economiche necessarie per  lo  svolgimento
delle attivita', secondo quanto previsto dall'allegato III. 
  4. Fatte salve le valutazioni tecniche  relative  al  programma  di
stoccaggio, ai fini del rilascio di un'autorizzazione allo stoccaggio
per un determinato sito, e' data precedenza al titolare della licenza
di esplorazione per il medesimo sito, a condizione che l'esplorazione
sia stata ultimata, che le  condizioni  stabilite  nella  licenza  di
esplorazione  siano  state   rispettate   e   che   la   domanda   di
autorizzazione allo  stoccaggio,  non  soggetta  a  concorrenza,  sia
presentata  durante  il  periodo  di  validita'  della   licenza   di
esplorazione. 
  5. Nel corso della procedura di autorizzazione allo stoccaggio  non
sono consentiti usi diversi del complesso di stoccaggio  che  possano
pregiudicare  l'idoneita'  del  sito  a  essere  adibito  a  sito  di
stoccaggio di CO2 . 
  6. In caso di inosservanza delle  prescrizioni  autorizzatorie,  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  d'intesa  con   il   Ministero
dell'ambiente sentita la  regione  territorialmente  interessata,  su
indicazione del Comitato, procede nei confronti del  gestore  secondo
la gravita' delle infrazioni: 
    a) alla diffida, assegnando un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le irregolarita'; 
    b) alla  sospensione  dell'attivita'  autorizzata  per  un  tempo
determinato. 
  7. In caso di  inadempienze  gravi,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico di concerto con il  Ministero  dell'ambiente  procede  alla
revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio e  all'eventuale  chiusura
del sito, in caso di mancato adeguamento  alle  prescrizioni  imposte
con la diffida o in caso  di  reiterate  violazioni  che  determinino
situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente. 
    
  8. Lo stoccaggio  geologico  di  CO 2  per  volumi  complessivi  di
stoccaggio inferiori a  100.000  tonnellate  effettuati  ai  fini  di
ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi,  e'
autorizzato  con  procedure  semplificate  di   cui   al   comma   12
dell'articolo 16.
    
    
  9. Le opere necessarie allo stoccaggio di CO 2 e quelle  necessarie
per il trasporto al sito di stoccaggio, cosi' come individuate  nella
domanda di autorizzazione allo stoccaggio  di  cui  all'articolo  13,
sono dichiarate di pubblica utilita' a tutti gli effetti del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  relativo  al
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni.
    
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  n.  327  del  2001,  vedere  note   alle
          premesse.