Art. 13 Domande di autorizzazione allo stoccaggio 1. Le domande di autorizzazione allo stoccaggio comprendono le informazioni e la documentazione seguenti: a) dati anagrafici del richiedente; b) elementi idonei a comprovare la competenza tecnica del richiedente e delle persone responsabili della costruzione, direzione e supervisione dell'impianto; c) denominazione del sito di stoccaggio di CO2 e del complesso di stoccaggio con localizzazione su una mappa nella scala adeguata; d) una mappa dell'area richiesta disegnata su foglio (originale o copia) dell'Istituto geografico militare, alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma o dell'Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare. L'area oggetto di istanza deve essere continua e definita con le coordinate geografiche dei vertici. Le aree richieste devono essere delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso; e) caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e valutazione della sicurezza di stoccaggio a norma dell'articolo 7, comma 6; f) descrizione dell'impianto e delle tecnologie impiegate; g) il programma dei lavori con la descrizione delle attivita'; h) disponibilita' e caratteristiche della rete e distanze di trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO2 e quello di stoccaggio; i) quantitativo totale di CO2 da iniettare e stoccare, composizione dei flussi di CO2 , portate e pressioni di iniezione, nonche' ubicazione degli impianti di iniezione; l) garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di CO2 da stoccare; m) data prevista per la messa in esercizio dell'impianto; n) descrizione delle misure di sicurezza adottate intese ad evitare incidenti o malfunzionamenti significativi, nonche' a limitarne le conseguenze; o) piano di monitoraggio a norma dell'articolo 19, comma 2; p) il piano sui provvedimenti correttivi contenenti le misure atte alla prevenzione di rilasci e di irregolarita' tecnico-impiantistiche significative, le procedure e le misure atte ad eliminare completamente la fuoriuscita di CO2 , nonche' le misure atte a contenere gli effetti dannosi conseguenti ai rilasci; q) piano provvisorio per la fase di post-chiusura a norma dell'articolo 23, comma 4; r) prova che la garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 avra' validita' ed efficacia prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione; s) quietanza dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 27. 2. Le domande di autorizzazione relative allo stoccaggio di cui al comma 8 dell'articolo 12, contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), p), q) ed s) del comma 1 e le finalita' delle attivita' proposte.