Art. 13 
 
              Domande di autorizzazione allo stoccaggio 
 
  1. Le domande di  autorizzazione  allo  stoccaggio  comprendono  le
informazioni e la documentazione seguenti: 
    a) dati anagrafici del richiedente; 
    b)  elementi  idonei  a  comprovare  la  competenza  tecnica  del
richiedente e delle persone responsabili della costruzione, direzione
e supervisione dell'impianto; 
    c) denominazione del sito di stoccaggio di CO2 e del complesso di
stoccaggio con localizzazione su una mappa nella scala adeguata; 
    d) una mappa dell'area richiesta disegnata su foglio (originale o
copia) dell'Istituto geografico militare, alla scala 1:100.000 per le
istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma
o dell'Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000  per
le istanze ricadenti totalmente o  in  modo  preponderante  in  mare.
L'area oggetto di istanza deve essere  continua  e  definita  con  le
coordinate geografiche dei vertici. Le aree richieste  devono  essere
delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza  pari  a
un minuto primo o a un multiplo di esso; 
    e) caratterizzazione del sito e del  complesso  di  stoccaggio  e
valutazione della sicurezza di stoccaggio a  norma  dell'articolo  7,
comma 6; 
    f) descrizione dell'impianto e delle tecnologie impiegate; 
    g) il programma dei lavori con la descrizione delle attivita'; 
    h) disponibilita' e caratteristiche  della  rete  e  distanze  di
trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO2 e quello di
stoccaggio; 
    i)  quantitativo  totale  di  CO2  da   iniettare   e   stoccare,
composizione dei flussi di CO2 , portate e  pressioni  di  iniezione,
nonche' ubicazione degli impianti di iniezione; 
    l) garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine  di
CO2 da stoccare; 
    m) data prevista per la messa in esercizio dell'impianto; 
    n) descrizione delle  misure  di  sicurezza  adottate  intese  ad
evitare  incidenti  o  malfunzionamenti  significativi,   nonche'   a
limitarne le conseguenze; 
    o) piano di monitoraggio a norma dell'articolo 19, comma 2; 
    p) il piano sui provvedimenti  correttivi  contenenti  le  misure
atte   alla   prevenzione   di    rilasci    e    di    irregolarita'
tecnico-impiantistiche significative, le procedure e le  misure  atte
ad eliminare completamente la fuoriuscita di CO2 , nonche' le  misure
atte a contenere gli effetti dannosi conseguenti ai rilasci; 
    q) piano  provvisorio  per  la  fase  di  post-chiusura  a  norma
dell'articolo 23, comma 4; 
    r) prova che la garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 avra'
validita' ed efficacia prima che  abbiano  inizio  le  operazioni  di
iniezione; 
    s)  quietanza  dell'avvenuto  pagamento  delle  tariffe  di   cui
all'articolo 27. 
  2. Le domande di autorizzazione relative allo stoccaggio di cui  al
comma 8 dell'articolo 12, contengono  le  informazioni  di  cui  alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n),  p),  q)  ed  s)  del
comma 1 e le finalita' delle attivita' proposte.