Art. 16 
 
Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio
  ed esame dei progetti di  stoccaggio  da  parte  della  Commissione
  europea 
 
  1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione  allo  stoccaggio
e' redatta  in  forma  cartacea  e  su  supporto  informatico  ed  e'
trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per  conoscenza  al
Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata  e
al  Comitato  esclusivamente  su  supporto  informatico.  L'operatore
garantisce la conformita' della domanda redatta in forma cartacea con
quella presentata su supporto informatico e  sottoscritta  con  firma
digitale basata su  un  certificato  qualificato,  rilasciato  da  un
certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82  del
2005.  La  domanda  e'  pubblicata  sui  siti   web   del   Ministero
dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Nel caso di aree per le  quali  siano  disponibili  informazioni
sufficienti alla valutazione del complesso di  stoccaggio  e  per  le
quali  non  sia  stata  rilasciata  in  precedenza  una  licenza   di
esplorazione,  entro  90  giorni  dalla  pubblicazione  della   prima
istanza, possono essere presentate ulteriori  istanze  che  insistono
sulla stessa area. 
  3. Per l'istruttoria tecnica relativa a ciascuna autorizzazione  la
Segreteria tecnica e' integrata da  un  rappresentante  designato  da
ciascuna  regione,  da  un  rappresentante  designato   da   ciascuna
provincia  e  da  un  rappresentante  designato  da  ciascun   comune
territorialmente  interessati  nell'ambito  delle   proprie   risorse
disponibili a legislazione vigente. 
  4. Il Ministero dello  sviluppo  economico  ai  fini  del  rilascio
dell'autorizzazione allo stoccaggio, convoca apposita Conferenza  dei
servizi ai sensi della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  alla  quale  partecipano  tutte  le   amministrazioni
interessate. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e'
rilasciato dalla competente autorita' secondo quanto  disposto  dalle
disposizioni vigenti in materia. 
  5. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente rilascia o rifiuta, entro  180  giorni  dalla
presentazione della domanda o dal termine del periodo di  concorrenza
di cui all'articolo 11, comma 2,  l'autorizzazione  allo  stoccaggio,
salvo richieste di integrazioni alla documentazione. In tal  caso  il
termine per la presentazione della documentazione  integrativa  viene
fissato in un massimo di novanta giorni con  contestuale  sospensione
dei lavori istruttori fino alla  presentazione  della  documentazione
integrativa. 
  6. La regione rende  l'intesa  nel  termine  di  120  giorni  dalla
ricezione della richiesta di autorizzazione. 
  7.  Agli  effetti  del  presente  decreto,  l'autorizzazione   allo
stoccaggio comprende ogni altra autorizzazione, approvazione,  visto,
nulla osta  o  parere,  comunque  denominati,  previsti  dalle  norme
vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere
e  tutte  le  attivita'  previste   nel   progetto   approvato.   Nel
procedimento unico sono compresi, oltre le autorizzazioni  minerarie,
tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attivita',
quali giudizio di compatibilita' ambientale, varianti agli  strumenti
urbanistici,   dichiarazione   di   pubblica   utilita'   dell'opera,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei  beni  compresi
nel complesso di stoccaggio e l'intesa con la regione interessata. Il
procedimento unico per il conferimento  della  autorizzazione  ha  la
durata complessiva massima di 180 giorni, fatti salvi i tempi di  cui
alla Parte  II  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  e  dei
sub-procedimenti obbligatori di competenza di altre amministrazioni. 
  8. In  caso  di  concorrenza  di  cui  all'articolo  11,  comma  2,
l'autorizzazione allo  stoccaggio  e'  rilasciata  sulla  base  della
valutazione tecnica della documentazione presentata in base a criteri
che verranno stabiliti con decreti ministeriali  da  adottarsi  entro
180 giorni dalla data di pubblicazione del  presente  decreto.  Nelle
more  dell'adozione  dei  decreti  di  cui  al  presente  comma,   la
valutazione tecnica della documentazione terra' conto nell'ordine dei
seguenti  criteri:  programma  lavori  presentato  dai   richiedenti;
modalita' di svolgimento degli stessi,  con  particolare  riferimento
alla sicurezza e salvaguardia ambientale; tempi programmati e costi. 
  9. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione della
Commissione europea le domande di autorizzazione entro un mese  dalla
loro ricezione e informa la Commissione europea di tutti  gli  schemi
di provvedimento di autorizzazione allo stoccaggio e  di  ogni  altra
documentazione  presa  in   considerazione   per   l'adozione   della
decisione. 
  10.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ed   il   Ministero
dell'ambiente,   prima   del   rilascio   dell'autorizzazione    allo
stoccaggio, acquisiscono l'eventuale parere non  vincolante  espresso
dalla Commissione europea. 
  11. Il Ministero dello sviluppo  economico  notifica  la  decisione
finale alla Commissione europea, precisandone i motivi  qualora  essa
sia difforme dal parere espresso dalla Commissione. 
  12.  Alle  domande  di  autorizzazione  relative  allo   stoccaggio
geologico di CO2 effettuato ai fini di ricerca, sviluppo e 
sperimentazione di nuovi prodotti o  processi,  di  cui  al  comma  8
dell'articolo 12, non si applicano i commi 2, 9, 10 e 11. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 82
          del 2005, vedere nelle note all'art. 6. 
              - Per i riferimenti alla citata legge n. 241 del  1990,
          vedere nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  legislativo  n.
          152 del 2006, vedere nelle note alle premesse.