Art. 17 
 
Modifica,    riesame,    aggiornamento,    revoca     e     decadenza
                 dell'autorizzazione allo stoccaggio 
 
  1. Il gestore comunica nelle forme previste dall'articolo 16, comma
1, le eventuali modifiche che intende  apportare  alla  gestione  del
sito di stoccaggio. Sulla base di  una  valutazione  dell'entita'  di
tali modifiche e fatta salva l'ottemperanza agli obblighi in  materia
di  valutazione  di  impatto  ambientale  concernenti  le   modifiche
proposte, il Ministero dello sviluppo economico di  concerto  con  il
Ministero   dell'ambiente   sentita   la   regione   territorialmente
interessata,  su   parere   del   Comitato,   adottano   i   relativi
provvedimenti  in  termini  di  modifica,  riesame  e   aggiornamento
dell'autorizzazione allo stoccaggio. 
  2. Il gestore non puo' mettere in  atto  modifiche  sostanziali  in
assenza di una nuova autorizzazione o di un aggiornamento  di  quella
esistente a norma del presente decreto. 
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  sentita  la  regione
territorialmente  interessata,  anche  su  proposta   del   Comitato,
dichiara  la  decadenza,  previa  diffida,  del   soggetto   titolare
dell'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi: 
    a) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente  alle
prescrizioni previste dall'autorizzazione; 
    b) se le comunicazioni di cui  all'articolo  20  o  le  ispezioni
effettuate a norma dell'articolo 21 mettono in  evidenza  il  mancato
rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni  o  rischi  di
fuoriuscite o di irregolarita' significative; 
    c) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3, del  presente
decreto; 
    d) in caso  di  mancata  presentazione  della  relazione  di  cui
all'articolo 20. 
  4. Nei casi di cui al comma 3, il soggetto autorizzato  provvede  a
tutti i lavori di messa in sicurezza e di ripristino  ambientale.  In
caso di revoca, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con
il  Ministero  dell'ambiente  sentita  la  regione   territorialmente
interessata, su parere del Comitato, dispone l'immediata chiusura del
sito di stoccaggio di CO2 ai sensi dell'articolo 23 oppure mette a 
disposizione il sito di stoccaggio ad eventuali operatori interessati
a proseguire le attivita' di stoccaggio.  In  caso  di  chiusura  del
sito,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   il   Ministero
dell'ambiente dispongono le procedure di chiusura e di  post-chiusura
ai sensi dell'articolo 23, comma 6, a spese del gestore,  affidandone
l'esecuzione al gestore stesso o, qualora  il  gestore  non  fornisca
garanzie sufficienti per una regolare chiusura  e  post-chiusura,  ad
altro soggetto in  possesso  delle  necessarie  competenze  tecniche.
Qualora sussistano le condizioni di sicurezza  per  il  proseguimento
delle operazioni di stoccaggio da parte di un soggetto terzo, il sito
di stoccaggio e' messo  a  disposizione  degli  altri  operatori,  in
concorrenza,  tramite  pubblicazione  sui  siti  web  del   Ministero
dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo  economico,  secondo  le
procedure di cui all'articolo 12, comma 2, e degli articoli 13, 14  e
16. 
  5.  Fino  al  rilascio  della  nuova  autorizzazione,  il  sito  di
stoccaggio di CO2 e' gestito dal Ministero dello sviluppo economico, 
tramite terzi o direttamente, a  spese  del  precedente  gestore.  In
questo caso il Ministero dello sviluppo economico,  con  il  supporto
tecnico del  Comitato,  assume  temporaneamente  tutti  gli  obblighi
giuridici concernenti le attivita' di stoccaggio, il monitoraggio e i
provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni del presente
decreto, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite
a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,  e  successive
modificazioni, e le azioni di prevenzione e di  riparazione  a  norma
dell'articolo 304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. I  relativi  costi  sono  a  carico  del
gestore  e  fronteggiati  con  le  risorse  di  cui   alla   garanzia
finanziaria  prestata  a  norma  dell'articolo  25  e  per  la  parte
eventualmente  eccedente  ricorrendo  alle  risorse  economiche   del
gestore. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  legislativo  n.
          216 del 2006, vedere nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 304,  comma  1,  e
          305, comma 1, del citato decreto  legislativo  n.  152  del
          2006: 
              «Art. 304 (Azione di prevenzione). - 1. Quando un danno
          ambientale non si  e'  ancora  verificato,  ma  esiste  una
          minaccia   imminente   che   si   verifichi,    l'operatore
          interessato adotta, entro  ventiquattro  ore  e  a  proprie
          spese, le necessarie misure di prevenzione e  di  messa  in
          sicurezza. 
              (Omissis). 
              Art. 305 (Ripristino ambientale). -  1.  Quando  si  e'
          verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare
          senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione
          alle autorita' di cui all'art. 304,  con  gli  effetti  ivi
          previsti, e, se del caso, alle altre autorita' dello  Stato
          competenti, comunque interessate.  L'operatore  ha  inoltre
          l'obbligo di adottare immediatamente: 
                a) tutte le iniziative praticabili  per  controllare,
          circoscrivere, eliminare  o  gestire  in  altro  modo,  con
          effetto immediato, qualsiasi fattore di danno,  allo  scopo
          di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali  ed
          effetti  nocivi   per   la   salute   umana   o   ulteriori
          deterioramenti  ai  servizi,   anche   sulla   base   delle
          specifiche istruzioni formulate dalle autorita'  competenti
          relativamente alle  misure  di  prevenzione  necessarie  da
          adottare; 
                b) le necessarie misure di ripristino di cui all'art.
          306. 
              (Omissis).».