Art. 18 
 
         Criteri e procedura di iniezione del flusso di CO 2 
 
  1. Il flusso di CO 2 puo' essere ammesso  e  quindi  iniettato  nel
sito di stoccaggio a condizione che: 
    a) sia composto prevalentemente da  CO 2  nella  percentuale  non
inferiore a quella indicata nell'autorizzazione allo stoccaggio; 
    b) le concentrazioni di tutte le  sostanze  presenti,  necessarie
per  aumentare  la  sicurezza  e  migliorare   il   monitoraggio,   o
accidentalmente prodotte dall'impianto e dai procedimenti attuati per
la cattura, il trasporto e lo stoccaggio, siano inferiori ai  livelli
che comporterebbero un rischio  significativo  per  l'ambiente  e  la
salute; 
    c) siano esclusi danni ai beni da proteggere di cui  all'articolo
14 o che compromettano la sicurezza  a  lungo  termine  del  sito  di
stoccaggio di  CO 2  e  la  sicurezza  degli  impianti  di  iniezione
profonda e trasporto derivanti dalle sostanze di cui alla lettera b); 
    d) non contenga rifiuti o altro materiale di smaltimento. 
  2. Il gestore e' tenuto a: 
    a) iniettare flussi di CO 2 solo  se  sono  state  effettuate  le
analisi della composizione, comprese le sostanze  corrosive,  ed  una
valutazione  dei  rischi  dalla  quale  risulti  che  i  livelli   di
contaminazione sono in linea con i criteri di cui al comma 1; 
    b) conservare e aggiornare un registro dei quantitativi  e  delle
caratteristiche  dei  flussi  di  CO 2  conferiti  e  iniettati,  con
indicazione dell'origine, della composizione e delle informazioni sul
trasporto di tali flussi. 
  3. I criteri e le condizioni di cui al comma 1 sono  periodicamente
aggiornati con decreto del Ministero dello  sviluppo  economico,  del
Ministero dell'ambiente e del  Ministero  della  salute,  sentita  la
Conferenza Stato-regioni, in funzione dello  stato  delle  conoscenze
tecniche nonche' sulla base di linee guida comunitarie.