Art. 19 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il gestore ha l'obbligo di monitorare la composizione del flusso
di CO 2  prima  dello  stoccaggio  e  a  fornirne  certificazione  al
Comitato, ad intervalli  regolari  non  superiori  a  sei  mesi,  con
indicazioni sulla provenienza e, in particolare, i  nominativi  delle
societa' che hanno effettuato le operazioni di cattura di CO2 e delle
sostanze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e d). 
  2.  L'attivita'  di  monitoraggio  e'   definita   nel   piano   di
monitoraggio predisposto dal  gestore  secondo  i  criteri  stabiliti
nell'allegato  II  ed  approvato  all'atto  dell'autorizzazione,  che
comprende indicazioni precise  sul  monitoraggio  conformemente  agli
orientamenti  stabiliti  a  norma  dell'articolo   13   del   decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ed  e'
trasmesso al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o),
e da questo approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera  e).
Il piano e' aggiornato secondo i criteri stabiliti all'allegato II  e
comunque ogni cinque anni al fine  di  tener  conto  delle  modifiche
nella valutazione del rischio di fuoriuscita, delle  modifiche  nella
valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana, delle  nuove
conoscenze scientifiche e delle migliori  tecnologie  disponibili.  I
piani aggiornati sono trasmessi al Comitato per l'approvazione. 
  3. Il Comitato, tramite gli organi di vigilanza e controllo di  cui
all'articolo 21, si accerta che il gestore  proceda  al  monitoraggio
degli  impianti  di  iniezione,  del  complesso   di   stoccaggio   e
dell'ambiente circostante al fine di: 
    a) verificare la rispondenza tra il  comportamento  effettivo  di
CO 2 e dell'acqua di formazione nel sito  di  stoccaggio  con  quello
ricavato dai modelli previsionali di cui all'allegato I; 
    b) rilevare irregolarita' significative; 
    c) rilevare migrazioni di CO 2 ; 
    d) rilevare fuoriuscite di CO 2 ; 
    e)  rilevare   effetti   negativi   significativi   sull'ambiente
circostante, in particolare sull'acqua destinabile agli usi  potabile
ed irriguo,  sulla  popolazione  umana  o  sugli  utilizzatori  della
biosfera circostante, nonche'  sulle  eventuali  attivita'  minerarie
preesistenti; 
    f) valutare l'efficacia degli eventuali provvedimenti  correttivi
adottati a norma dell'articolo 22; 
    g) aggiornare la valutazione della  sicurezza  e  dell'integrita'
del complesso di stoccaggio nel breve e nel lungo  termine,  compresa
la valutazione  intesa  a  determinare  se  il  CO 2  stoccato  sara'
completamente confinato in via permanente. 
  4. Gli studi, le analisi e le attivita' di monitoraggio  effettuati
dal gestore, con oneri a proprio carico, sono certificati da istituti
indipendenti. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta l'art. 13 del citato  decreto  legislativo
          n. 216 del 2006: 
              «Art.  13  (Monitoraggio  delle  emissioni).  -  1.  Il
          gestore  di  un  impianto  e'  tenuto  al  rispetto   delle
          prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad  emettere
          gas ad effetto  serra  rilasciata  dal  Comitato  ai  sensi
          dell'art. 4 sia  nelle  disposizioni  di  attuazione  della
          decisione sul monitoraggio e rendicontazione. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal
          Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di
          quanto  stabilito  nella  decisione  sul   monitoraggio   e
          rendicontazione. 
              3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia  effettua
          il monitoraggio delle emissioni rilasciate  dall'aeromobile
          che  opera,  secondo  la  decisione  sul   monitoraggio   e
          rendicontazione e conformemente al  Piano  di  monitoraggio
          delle emissioni, dal  momento  della  sua  approvazione  da
          parte del Comitato. 
              4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia  aggiorna
          il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3,
          in caso di modifica del sistema di monitoraggio e comunque,
          a partire dal 2013, almeno tre  mesi  prima  dell'avvio  di
          ogni periodo di scambio  delle  quote  di  gas  ad  effetto
          serra. 
              5. Le modalita' di trasmissione  dell'aggiornamento  di
          cui al comma 4  ai  fini  dell'approvazione  da  parte  del
          Comitato,  sono  stabilite  con   delibera   del   Comitato
          medesimo.».