Art. 2 
 
                  Ambito di applicazione e divieti 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano allo
stoccaggio geologico di CO2 nel  territorio  italiano  e  nell'ambito
della zona  economica  esclusiva  e  della  piattaforma  continentale
definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto  del  mare
del 10 dicembre 1982 (UNCLOS). 
  2. E' vietato lo stoccaggio di CO2 nella colonna d'acqua. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La Convenzione delle Nazioni Unite  sul  diritto  del
          mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), e' stata ratificata con
          legge del 2 dicembre 1994, n. 689, pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 19 dicembre 1994, n. 295, S.O.