Art. 2 Ambito di applicazione e divieti 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano allo stoccaggio geologico di CO2 nel territorio italiano e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS). 2. E' vietato lo stoccaggio di CO2 nella colonna d'acqua.
Note all'art. 2: - La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), e' stata ratificata con legge del 2 dicembre 1994, n. 689, pubblicata nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1994, n. 295, S.O.