Art. 21 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
  1.  Tutte  le  attivita'  di  esplorazione,   realizzazione   degli
impianti, iniezione di CO2 e gestione dei siti, regolate ai sensi 
del presente decreto, sono soggette a vigilanza e controllo.  Per  le
attivita' di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 , trovano 
applicazione le norme di polizia mineraria  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  aprile  1959,  n.  128,  e  successive
modificazioni, nonche' le norme relative alla sicurezza e salute  dei
lavoratori nelle industrie estrattive per  trivellazione  di  cui  al
decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.   624,   e   successive
modificazioni. 
  2. Gli organi di vigilanza e controllo sono: 
    a) l'UNMIG ed i  suoi  Uffici  territoriali,  per  l'applicazione
delle norme di  polizia  mineraria  e  per  il  supporto  tecnico  al
Comitato nell'ambito della Segreteria  tecnica  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 4; 
    b) l'ISPRA per i  controlli  ambientali  e  di  monitoraggio  del
complesso di  stoccaggio  e  per  il  supporto  tecnico  al  Comitato
nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2  dell'articolo
4; 
    c) il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  (VVFF),  per  gli
aspetti di competenza in merito alla verifica dell'adozione di  tutte
le misure tecniche e gestionali finalizzate al controllo dei rischi e
alla gestione delle situazioni di emergenza. 
  3. Ai fini delle attivita' di vigilanza e controllo ISPRA si avvale
anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente  (ARPA)
ed e' a tal fine autorizzata a  stipulare  apposite  convenzioni  con
oneri ricompresi nelle tariffe di cui all'articolo 27. 
  4. L'attivita' di vigilanza e controllo ha lo scopo  di  verificare
che non  siano  violate  le  disposizioni  del  presente  decreto,  i
provvedimenti  e  le  prescrizioni   contenute   nella   licenza   di
esplorazione e nell'autorizzazione allo stoccaggio. 
  5. L'attivita' di vigilanza  e  controllo  comprende  le  ispezioni
presso il  complesso  di  stoccaggio,  gli  impianti  di  superficie,
compresi gli impianti di iniezione, la valutazione  delle  operazioni
di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la  verifica  di
tutti i dati pertinenti conservati dal gestore. 
  6. Ispezioni periodiche sono effettuate di norma almeno  una  volta
all'anno, in base a quanto previsto dal piano annuale  comunicato  al
gestore entro il 31 gennaio dal Comitato, fino a  tre  anni  dopo  la
chiusura e almeno ogni cinque anni  fino  a  quando  non  avvenga  il
trasferimento di responsabilita' di cui all'articolo 24. 
  7. Ispezioni occasionali hanno luogo nei casi in cui  il  Comitato,
su indicazione degli organi di  vigilanza  e  controllo,  lo  ritenga
opportuno e comunque: 
    a) nel caso di irregolarita' significative o  di  fuoriuscite  ai
sensi dell'articolo 22, comma 1; 
    b) nel caso in cui le relazioni di cui all'articolo 20 mettano in
luce un inadempimento delle condizioni fissate nelle autorizzazioni; 
    c) a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per  l'ambiente
o la salute e l'incolumita' pubblica. 
  8. Gli oneri relativi alle ispezioni occasionali sono  fronteggiati
nell'ambito  delle  risorse   di   bilancio   delle   amministrazioni
interessate destinate a tali finalita' dalla legislazione vigente. 
  9. Dopo ogni ispezione  e'  predisposta  una  relazione  sull'esito
dell'attivita' ispettiva. La relazione riporta la  valutazione  sulla
conformita' alle disposizioni del presente decreto e indica eventuali
ulteriori provvedimenti o adempimenti che il gestore  deve  porre  in
essere.  La  relazione  e'  trasmessa  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, al Ministero  dell'ambiente,  al  Comitato,  alla  regione
territorialmente  interessata,  al   gestore   interessato   e   resa
disponibile entro due mesi dall'ispezione per l'accesso agli atti  ai
sensi degli articoli 22, 23 e 24 della  legge  n.  241  del  1990,  e
successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 128 del 1959, vedere  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  legislativo  n.
          624 del 1996, vedere nelle note alle premesse. 
              - Si riportano gli articoli 22, 23 e  24  della  citata
          legge n. 241 del 1990: 
              «Art.  22  (Definizioni  e  principi  in   materia   di
          accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende: 
                a)  per  "diritto  di  accesso",  il  diritto   degli
          interessati di prendere visione  e  di  estrarre  copia  di
          documenti amministrativi; 
                b)  per  "interessati",  tutti  i  soggetti  privati,
          compresi quelli portatori di interessi pubblici o  diffusi,
          che abbiano  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale,
          corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata  e
          collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso; 
                c)  per  "controinteressati",   tutti   i   soggetti,
          individuati o facilmente individuabili in base alla  natura
          del documento richiesto,  che  dall'esercizio  dell'accesso
          vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; 
                d)    per    "documento     amministrativo",     ogni
          rappresentazione       grafica,        fotocinematografica,
          elettromagnetica o di qualunque altra specie del  contenuto
          di atti, anche interni o  non  relativi  ad  uno  specifico
          procedimento, detenuti da una  pubblica  amministrazione  e
          concernenti    attivita'     di     pubblico     interesse,
          indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
          della loro disciplina sostanziale; 
                e) per "pubblica amministrazione", tutti  i  soggetti
          di  diritto  pubblico  e  i  soggetti  di  diritto  privato
          limitatamente alla loro  attivita'  di  pubblico  interesse
          disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 
              2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
          rilevanti  finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce
          principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
          favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
          e la trasparenza. 
              3. Tutti i documenti amministrativi  sono  accessibili,
          ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3,
          5 e 6. 
              4. Non sono accessibili le informazioni in possesso  di
          una pubblica  amministrazione  che  non  abbiano  forma  di
          documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
          dati personali  da  parte  della  persona  cui  i  dati  si
          riferiscono. 
              5. L'acquisizione di documenti amministrativi da  parte
          di soggetti pubblici, ove non rientrante  nella  previsione
          dell'art. 43, comma 2, del testo unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  si  informa   al
          principio di leale cooperazione istituzionale. 
              6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a  quando
          la pubblica amministrazione  ha  l'obbligo  di  detenere  i
          documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 
              Art.  23  (Ambito  di  applicazione  del   diritto   di
          accesso). - 1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22  si
          esercita nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,
          delle aziende autonome e speciali, degli  enti  pubblici  e
          dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso  nei
          confronti delle Autorita' di garanzia  e  di  vigilanza  si
          esercita nell'ambito dei  rispettivi  ordinamenti,  secondo
          quanto previsto dall'art. 24. 
              Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso).  -  1.  Il
          diritto di accesso e' escluso: 
                a) per i documenti coperti da  segreto  di  Stato  ai
          sensi della legge 24 ottobre 1977,  n.  801,  e  successive
          modificazioni, e nei  casi  di  segreto  o  di  divieto  di
          divulgazione  espressamente  previsti  dalla   legge,   dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
                b) nei procedimenti tributari, per  i  quali  restano
          ferme le particolari norme che li regolano; 
                c)  nei  confronti  dell'attivita'   della   pubblica
          amministrazione diretta all'emanazione di  atti  normativi,
          amministrativi   generali,   di   pianificazione    e    di
          programmazione, per i quali restano  ferme  le  particolari
          norme che ne regolano la formazione; 
                d) nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei
          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
          carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 
              2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano  le
          categorie  di  documenti  da  esse   formati   o   comunque
          rientranti nella loro disponibilita' sottratti  all'accesso
          ai sensi del comma 1. 
              3. Non sono ammissibili istanze di accesso  preordinate
          ad un controllo generalizzato dell'operato delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              4.  L'accesso  ai  documenti  amministrativi  non  puo'
          essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
          differimento. 
              5. I documenti contenenti  informazioni  connesse  agli
          interessi di cui al comma 1 sono considerati  segreti  solo
          nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A  tale  fine
          le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
          documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il  quale
          essi sono sottratti all'accesso. 
              6. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  il  Governo
          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
          amministrativi: 
                a) quando, al di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate
          dall'art. 12 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con
          particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati
          e dalle relative leggi di attuazione; 
                b) quando l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio  ai
          processi di formazione, di determinazione e  di  attuazione
          della politica monetaria e valutaria; 
                c) quando i  documenti  riguardino  le  strutture,  i
          mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni  strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei
          beni e delle persone coinvolte,  all'attivita'  di  polizia
          giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
                d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza  di  persone  fisiche,   persone   giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono; 
                e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
          di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
          interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 
              7.  Deve  comunque  essere  garantito  ai   richiedenti
          l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
          necessaria per curare o per difendere  i  propri  interessi
          giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati  sensibili
          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
          strettamente  indispensabile   e   nei   termini   previsti
          dall'art. 60 del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale.».