Art. 21 Vigilanza e controllo 1. Tutte le attivita' di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di CO2 e gestione dei siti, regolate ai sensi del presente decreto, sono soggette a vigilanza e controllo. Per le attivita' di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 , trovano applicazione le norme di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonche' le norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni. 2. Gli organi di vigilanza e controllo sono: a) l'UNMIG ed i suoi Uffici territoriali, per l'applicazione delle norme di polizia mineraria e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 4; b) l'ISPRA per i controlli ambientali e di monitoraggio del complesso di stoccaggio e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 4; c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (VVFF), per gli aspetti di competenza in merito alla verifica dell'adozione di tutte le misure tecniche e gestionali finalizzate al controllo dei rischi e alla gestione delle situazioni di emergenza. 3. Ai fini delle attivita' di vigilanza e controllo ISPRA si avvale anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) ed e' a tal fine autorizzata a stipulare apposite convenzioni con oneri ricompresi nelle tariffe di cui all'articolo 27. 4. L'attivita' di vigilanza e controllo ha lo scopo di verificare che non siano violate le disposizioni del presente decreto, i provvedimenti e le prescrizioni contenute nella licenza di esplorazione e nell'autorizzazione allo stoccaggio. 5. L'attivita' di vigilanza e controllo comprende le ispezioni presso il complesso di stoccaggio, gli impianti di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore. 6. Ispezioni periodiche sono effettuate di norma almeno una volta all'anno, in base a quanto previsto dal piano annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilita' di cui all'articolo 24. 7. Ispezioni occasionali hanno luogo nei casi in cui il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, lo ritenga opportuno e comunque: a) nel caso di irregolarita' significative o di fuoriuscite ai sensi dell'articolo 22, comma 1; b) nel caso in cui le relazioni di cui all'articolo 20 mettano in luce un inadempimento delle condizioni fissate nelle autorizzazioni; c) a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per l'ambiente o la salute e l'incolumita' pubblica. 8. Gli oneri relativi alle ispezioni occasionali sono fronteggiati nell'ambito delle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate destinate a tali finalita' dalla legislazione vigente. 9. Dopo ogni ispezione e' predisposta una relazione sull'esito dell'attivita' ispettiva. La relazione riporta la valutazione sulla conformita' alle disposizioni del presente decreto e indica eventuali ulteriori provvedimenti o adempimenti che il gestore deve porre in essere. La relazione e' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata, al gestore interessato e resa disponibile entro due mesi dall'ispezione per l'accesso agli atti ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
Note all'art. 21: - Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, vedere nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 624 del 1996, vedere nelle note alle premesse. - Si riportano gli articoli 22, 23 e 24 della citata legge n. 241 del 1990: «Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso; c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza. 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24. Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e' escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».