Art. 22 Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarita' significative 1. In caso di fuoriuscite o irregolarita' significative il gestore e' tenuto immediatamente a: a) mettere in atto le procedure e le misure adeguate, atte ad eliminare completamente la fuoriuscita o le irregolarita' significative previste nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p); b) darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata e agli organi di vigilanza in termini di tipologia ed entita'; c) comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata e agli organi di vigilanza le misure intraprese e gli effetti ad esse connessi. 2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, puo' prescrivere in qualsiasi momento ulteriori provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore e' tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p). Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente possono altresi', in qualsiasi momento, adottare direttamente provvedimenti correttivi. 3. Nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre in essere tempestivamente ogni provvedimento correttivo necessario a salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente da eventuali gravi rischi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata adotta direttamente tali provvedimenti. 4. I costi relativi ai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore. 5. In caso di fuoriuscite e' previsto l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissione corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate.