Art. 22 
 
   Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarita' significative 
 
  1. In caso di fuoriuscite o irregolarita' significative il  gestore
e' tenuto immediatamente a: 
    a) mettere in atto le procedure e le  misure  adeguate,  atte  ad
eliminare   completamente   la   fuoriuscita   o   le   irregolarita'
significative previste nel piano sui provvedimenti correttivi di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera p); 
    b) darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico,  al
Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla  regione  territorialmente
interessata e agli organi di vigilanza in  termini  di  tipologia  ed
entita'; 
    c) comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata
e agli organi di vigilanza le misure intraprese e gli effetti ad esse
connessi. 
  2.  Il  Comitato,  su  indicazione  degli  organi  di  vigilanza  e
controllo,  puo'   prescrivere   in   qualsiasi   momento   ulteriori
provvedimenti relativi alla  tutela  della  salute  pubblica  che  il
gestore e' tenuto ad  adottare.  Tali  provvedimenti  possono  essere
supplementari o diversi rispetto a quelli  descritti  nel  piano  dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p).
Il Ministero dello sviluppo economico ed il  Ministero  dell'ambiente
possono  altresi',  in  qualsiasi  momento,   adottare   direttamente
provvedimenti correttivi. 
  3. Nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre  in  essere
tempestivamente   ogni   provvedimento   correttivo   necessario    a
salvaguardare la salute pubblica  e  l'ambiente  da  eventuali  gravi
rischi, il Ministero dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministero   dell'ambiente   sentita   la   regione   territorialmente
interessata adotta direttamente tali provvedimenti. 
  4. I costi relativi ai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3  sono  a
carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia
finanziaria  prestata  a  norma  dell'articolo  25  e  per  la  parte
eventualmente  eccedente  ricorrendo  alle  risorse  economiche   del
gestore. 
  5. In caso di fuoriuscite e' previsto l'obbligo per il  gestore  di
restituire un  numero  di  quote  di  emissione  corrispondenti  alle
emissioni indebitamente rilasciate.