Art. 23 
 
           Obblighi in fase di chiusura e di post-chiusura 
 
  1. Le attivita' di chiusura di un sito di stoccaggio di  CO 2  sono
soggette ad autorizzazione da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e  d'intesa  con
la regione territorialmente interessata. 
  2. Un sito di stoccaggio e' chiuso: 
    a) se le condizioni  indicate  nell'autorizzazione  relativamente
alla chiusura sono soddisfatte; 
    b) su richiesta motivata del gestore; 
    c) in seguito alla revoca dell'autorizzazione allo  stoccaggio  a
norma dell'articolo 17, commi 3 e 4. 
  3. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del  comma  2,
lettera a) o b), e fino al trasferimento  della  responsabilita'  del
sito ai  sensi  dell'articolo  24,  il  gestore  continua  ad  essere
responsabile del monitoraggio,  delle  relazioni  informative  e  dei
provvedimenti  correttivi  secondo  quanto  disposto   nel   presente
decreto, nonche' di tutti gli obblighi relativi alla restituzione  di
quote di emissione  in  caso  di  fuoriuscite  a  norma  del  decreto
legislativo 4 aprile 2006, n.  216,  e  successive  modificazioni,  e
delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma  degli  articoli
da 304 a 308 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il  gestore  ha
l'obbligo di sigillare il sito di stoccaggio  e  di  smantellare  gli
impianti di iniezione. 
  4. Gli obblighi di cui al comma 3 sono ottemperati sulla base di un
piano relativo alla fase di post-chiusura che il  gestore  predispone
facendo riferimento alle migliori prassi e secondo i criteri  fissati
nell'allegato II. Un piano provvisorio per la fase  di  post-chiusura
deve essere trasmesso  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  al
Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata  e
per conoscenza al  Comitato  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  1,
lettera q), e da questi approvato a norma dell'articolo 15, comma  1,
lettera g). Prima della chiusura di un sito di stoccaggio a norma del
comma 2, lettera a) o b), del presente articolo, il piano provvisorio
relativo alla fase di post-chiusura e': 
    a)  trasmesso  per  approvazione  al  Ministero  dello   sviluppo
economico, al Ministero dell'ambiente, alla regione  territorialmente
interessata ed al Comitato dopo  l'eventuale  aggiornamento,  tenendo
conto  dell'analisi  dei  rischi,  delle  migliori   prassi   e   dei
miglioramenti tecnologici; 
    b)  approvato  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  dal
Ministero dell'ambiente  d'intesa  con  la  regione  territorialmente
interessata come piano definitivo per la fase di post-chiusura. 
  5. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del  comma  2,
lettera c), il Ministero dello sviluppo economico e' responsabile del
monitoraggio e dei provvedimenti correttivi secondo  quanto  disposto
dal presente decreto, nonche' di tutti  gli  obblighi  relativi  alla
restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del
decreto legislativo n. 216 del 2006, e  successive  modificazioni,  e
delle azioni di prevenzione e di riparazione  a  norma  dell'articolo
304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006. Gli obblighi relativi  alla  fase  di  post-chiusura
fissati nel presente decreto sono soddisfatti sulla  base  del  piano
provvisorio,  eventualmente  aggiornato,  relativo   alla   fase   di
post-chiusura di cui al comma 4 del presente articolo. 
  6. I costi relativi ai provvedimenti di  cui  al  comma  5  sono  a
carico del gestore che vi fa  fronte  con  le  risorse  di  cui  alla
garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte
eventualmente  eccedente  ricorrendo  alle  risorse  economiche   del
gestore medesimo. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  legislativo  n.
          216 del 2006, vedere nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  legislativo  n.
          152 del 2006, vedere nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art.  305,  comma  1,  del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, vedere nelle note all'art. 17.