Art. 24 
 
                  Trasferimento di responsabilita' 
 
  1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma  dell'articolo
23, comma 2,  lettera  a)  o  b),  tutti  gli  obblighi  relativi  al
monitoraggio e  ai  provvedimenti  correttivi  in  conformita'  delle
prescrizioni del presente decreto,  alla  restituzione  di  quote  di
emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto  legislativo  n.
216  del  2006,  e  successive  modificazioni,  e  alle   azioni   di
prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304,  comma  1,  e
dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del  2006,
sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico che  interviene
di sua iniziativa o su richiesta del gestore, se sono soddisfatte  le
condizioni seguenti: 
    a) tutti gli elementi disponibili indicano che il  CO 2  stoccato
sara' completamente confinato in via permanente; 
    b) e' trascorso un periodo non inferiore a venti anni, a meno che
il criterio di cui alla lettera a) sia soddisfatto prima del  termine
di detto periodo; 
    c)  sono  stati  soddisfatti  gli  obblighi  finanziari  di   cui
all'articolo 26; 
    d) il sito  e'  stato  sigillato  e  gli  impianti  di  iniezione
smantellati. 
  2. Prima del  trasferimento,  in  considerazione  delle  conoscenze
acquisite in fase di monitoraggio post-chiusura sul comportamento  di
CO 2 all'interno del sito  di  stoccaggio,  il  gestore  presenta  al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente,  alla
regione territorialmente interessata e per  conoscenza  al  Comitato,
una dettagliata relazione conclusiva da cui si evinca in particolare: 
    a)  la  conformita'  tra  il  comportamento  effettivo  del  CO 2
iniettato ed il comportamento ricavato dai modelli; 
    b) l'integrita' costruttiva del sistema di chiusura; 
    c)  assenza  di   irregolarita'   significative   o   fuoriuscite
individuabili; 
    d) la sussistenza di tutte le condizioni che possano garantire la
stabilita' futura a lungo termine del sito di stoccaggio di CO 2 . 
  3. Se  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ed  il  Ministero
dell'ambiente ritengono che le condizioni di cui ai commi 1 e 2,  non
siano soddisfatte,  il  Comitato  richiede  informazioni  aggiuntive,
indicando al gestore le relative motivazioni. 
  4. Quando e' stato accertato che le condizioni di cui ai commi 1  e
2 sono soddisfatte, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il
Ministero  dell'ambiente,  predispone  uno  schema  di   decreto   di
autorizzazione  del  trasferimento  di  responsabilita'  allo  stesso
Ministero dello sviluppo economico. Il progetto di decisione  precisa
il metodo usato per determinare che le condizioni di cui al comma  2,
lettera d), sono state soddisfatte cosi' come eventuali  prescrizioni
aggiornate  per  la  sigillazione  del  sito  di  stoccaggio   e   lo
smantellamento degli impianti di iniezione. 
  5. I termini e le modalita'  di  trasferimento  di  responsabilita'
vengono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo  economico
e  del  Ministero  dell'ambiente  di  concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze  sentita  la  regione  territorialmente
interessata, da emanarsi entro 24 mesi dall'individuazione delle aree
di cui all'articolo 7, comma 1. 
  6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione
europea le relazioni di cui al comma 4,  entro  un  mese  dalla  loro
ricezione,  ai  fini  dell'espressione  del  prescritto  parere   non
vincolante. 
  7. Il Ministero dello  sviluppo  economico  notifica  la  decisione
finale alla Commissione europea, precisandone i motivi  qualora  essa
sia difforme dal parere espresso dalla Commissione europea. 
  8.  Dopo  il  trasferimento  di   responsabilita',   le   ispezioni
periodiche  di  cui  all'articolo  21,  comma   6,   cessano   e   il
monitoraggio, che puo' essere ridotto ad un livello tale che consenta
comunque  la  rilevazione   di   fuoriuscite   o   di   irregolarita'
significative,  viene  effettuato  dal   Ministero   dello   sviluppo
economico, cui e' stata trasferita  la  responsabilita',  tramite  il
Comitato  e  gli  organi  di  vigilanza  a  valere   sul   contributo
finanziario di cui all'articolo  26  e  per  la  parte  eventualmente
eccedente ricorrendo alle risorse economiche  del  gestore.  Se  sono
rilevate fuoriuscite o irregolarita' significative,  il  monitoraggio
e' intensificato secondo le modalita'  piu'  opportune  per  valutare
l'entita' del problema e l'efficacia dei provvedimenti correttivi. 
  9. In caso di colpa da parte del gestore,  tra  cui  casi  di  dati
incompleti, occultamento di informazioni utili, negligenza,  frode  o
mancato esercizio della dovuta diligenza, il Ministero dello sviluppo
economico effettua le azioni di ripristino utilizzando le risorse  di
cui all'articolo 26. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  26,
dopo il trasferimento di responsabilita' un  ulteriore  recupero  dei
costi non e' piu' possibile. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  legislativo  n.
          216 del 2006, vedere nelle note alle premesse. 
              - Per il testo degli articoli  304,  comma  1,  e  305,
          comma 1, del citato decreto legislativo n.  152  del  2006,
          vedere nelle note all'art. 17.