Art. 24 Trasferimento di responsabilita' 1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera a) o b), tutti gli obblighi relativi al monitoraggio e ai provvedimenti correttivi in conformita' delle prescrizioni del presente decreto, alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni, e alle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico che interviene di sua iniziativa o su richiesta del gestore, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) tutti gli elementi disponibili indicano che il CO 2 stoccato sara' completamente confinato in via permanente; b) e' trascorso un periodo non inferiore a venti anni, a meno che il criterio di cui alla lettera a) sia soddisfatto prima del termine di detto periodo; c) sono stati soddisfatti gli obblighi finanziari di cui all'articolo 26; d) il sito e' stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati. 2. Prima del trasferimento, in considerazione delle conoscenze acquisite in fase di monitoraggio post-chiusura sul comportamento di CO 2 all'interno del sito di stoccaggio, il gestore presenta al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e per conoscenza al Comitato, una dettagliata relazione conclusiva da cui si evinca in particolare: a) la conformita' tra il comportamento effettivo del CO 2 iniettato ed il comportamento ricavato dai modelli; b) l'integrita' costruttiva del sistema di chiusura; c) assenza di irregolarita' significative o fuoriuscite individuabili; d) la sussistenza di tutte le condizioni che possano garantire la stabilita' futura a lungo termine del sito di stoccaggio di CO 2 . 3. Se il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente ritengono che le condizioni di cui ai commi 1 e 2, non siano soddisfatte, il Comitato richiede informazioni aggiuntive, indicando al gestore le relative motivazioni. 4. Quando e' stato accertato che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soddisfatte, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente, predispone uno schema di decreto di autorizzazione del trasferimento di responsabilita' allo stesso Ministero dello sviluppo economico. Il progetto di decisione precisa il metodo usato per determinare che le condizioni di cui al comma 2, lettera d), sono state soddisfatte cosi' come eventuali prescrizioni aggiornate per la sigillazione del sito di stoccaggio e lo smantellamento degli impianti di iniezione. 5. I termini e le modalita' di trasferimento di responsabilita' vengono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentita la regione territorialmente interessata, da emanarsi entro 24 mesi dall'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1. 6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea le relazioni di cui al comma 4, entro un mese dalla loro ricezione, ai fini dell'espressione del prescritto parere non vincolante. 7. Il Ministero dello sviluppo economico notifica la decisione finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere espresso dalla Commissione europea. 8. Dopo il trasferimento di responsabilita', le ispezioni periodiche di cui all'articolo 21, comma 6, cessano e il monitoraggio, che puo' essere ridotto ad un livello tale che consenta comunque la rilevazione di fuoriuscite o di irregolarita' significative, viene effettuato dal Ministero dello sviluppo economico, cui e' stata trasferita la responsabilita', tramite il Comitato e gli organi di vigilanza a valere sul contributo finanziario di cui all'articolo 26 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore. Se sono rilevate fuoriuscite o irregolarita' significative, il monitoraggio e' intensificato secondo le modalita' piu' opportune per valutare l'entita' del problema e l'efficacia dei provvedimenti correttivi. 9. In caso di colpa da parte del gestore, tra cui casi di dati incompleti, occultamento di informazioni utili, negligenza, frode o mancato esercizio della dovuta diligenza, il Ministero dello sviluppo economico effettua le azioni di ripristino utilizzando le risorse di cui all'articolo 26. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, dopo il trasferimento di responsabilita' un ulteriore recupero dei costi non e' piu' possibile.
Note all'art. 24: - Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 216 del 2006, vedere nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 304, comma 1, e 305, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, vedere nelle note all'art. 17.