Art. 26 Meccanismo finanziario 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' determinata l'entita' del contributo finanziario che va versato dal gestore prima del trasferimento di responsabilita' di cui all'articolo 24 e le relative modalita' di versamento. 2. Il contributo di cui al comma 1, viene determinato sulla base dei criteri di cui all'allegato I e degli elementi legati ai dati storici di stoccaggio di CO 2 utili alla determinazione degli obblighi successivi al trasferimento di responsabilita' e copre i costi previsti del monitoraggio per un periodo di trenta anni, le spese atte a garantire che il CO2 sia completamente confinato in via permanente nei siti di stoccaggio geologico dopo il trasferimento di responsabilita' e, in caso di danno ambientale, i costi di ripristino del sito e quelli di altri danni collegati, nonche' i costi relativi ai danni arrecati alla salute umana. 3. Nel decreto di trasferimento di responsabilita' di cui all'articolo 24 deve essere stabilito, in particolare: a) quali sono le spese che possono insorgere dopo il trasferimento di responsabilita'; b) le modalita' di quantificazione delle spese; c) la spesa da assumere come riferimento per il calcolo del contributo per la fase di post-chiusura.