Art. 27 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli oneri relativi alle attivita' di cui agli  articoli:  4;  6,
comma 1; 7, comma 3; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6, 7 e 8; 14,
comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 3, 5 e 6; 23, commi 2 e 4, sono a
carico degli operatori interessati in base  al  costo  effettivo  del
servizio. 
  2. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, da  adottare  entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative  modalita'  di
versamento. Tali tariffe sono aggiornate con  gli  stessi  criteri  e
modalita', almeno ogni due anni. 
  3. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, poste al
carico   del   gestore,   sono    utilizzati    esclusivamente    per
l'effettuazione delle attivita' di cui allo stesso  comma  1.  A  tal
fine, i suddetti importi sono versati all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4 della legge n.
96 del 2010, ad appositi capitoli degli  stati  di  previsione  delle
Amministrazioni interessate. 
  4. Le somme relative alle tariffe  previste  dal  presente  decreto
vanno versate dai gestori  prima  dell'effettuazione  delle  relative
attivita'. 
  5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
fermo restando quanto previsto al comma 1. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n.
          96 del 2010: 
              «Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli). -
          1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli,
          si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e  2-bis,
          della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».