Art. 27 Disposizioni finanziarie 1. Gli oneri relativi alle attivita' di cui agli articoli: 4; 6, comma 1; 7, comma 3; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6, 7 e 8; 14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 3, 5 e 6; 23, commi 2 e 4, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. Tali tariffe sono aggiornate con gli stessi criteri e modalita', almeno ogni due anni. 3. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, poste al carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per l'effettuazione delle attivita' di cui allo stesso comma 1. A tal fine, i suddetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 96 del 2010, ad appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate. 4. Le somme relative alle tariffe previste dal presente decreto vanno versate dai gestori prima dell'effettuazione delle relative attivita'. 5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto al comma 1.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n. 96 del 2010: «Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli). - 1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».