Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) stoccaggio geologico di CO2 :  l'iniezione,  accompagnata  dal
confinamento, di flussi di CO2 in formazioni  geologiche  sotterranee
prive di scambio di fluidi con altre formazioni; 
    b) colonna d'acqua: la massa  d'acqua  continua  che  si  estende
verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di  un  corpo
idrico; 
    c) sito di stoccaggio:  l'insieme  del  volume  della  formazione
geologica utilizzata ai fini dello  stoccaggio  geologico  di  CO2  ,
della  sua  proiezione  in  superficie,  nonche'  degli  impianti  di
superficie e di iniezione connessi; 
    d)  formazione  geologica:  una  suddivisione   litostratigrafica
all'interno della quale  e'  possibile  individuare  e  rappresentare
graficamente una successione di strati rocciosi  distinti  inclusi  i
giacimenti esauriti e semi esauriti; 
    e) complesso di stoccaggio: il sito di stoccaggio  e  il  dominio
geologico circostante in grado di incidere  sull'integrita'  e  sulla
sicurezza  complessive  dello  stoccaggio,  cioe'  le  formazioni  di
confinamento secondario; 
    f) fuoriuscita: qualsiasi rilascio o perdita di CO2 dal complesso
di stoccaggio; 
    g) unita' idraulica: uno spazio poroso  collegato  idraulicamente
in cui la trasmissione della pressione puo' essere misurata e che  e'
delimitato da barriere di flusso, quali faglie, duomi salini,  limiti
litologici, ovvero dalla chiusura stratigrafica  o  dall'affioramento
della formazione; 
    h) esplorazione:  la  valutazione  del  complesso  di  stoccaggio
potenziale eseguita ai fini dello stoccaggio  geologico  di  CO2  per
mezzo di attivita' di indagine del sottosuolo, che puo' includere  le
perforazioni, al  fine  di  ricavare  informazioni  geologiche  sulla
stratigrafia del complesso di stoccaggio potenziale, anche attraverso
l'effettuazione di prove di iniezione; 
    i) licenza di esplorazione: un atto emanato a norma del  presente
decreto che autorizza le attivita' di  esplorazione  e  specifica  le
condizioni alle quali queste possono essere esercitate ed il relativo
ambito territoriale; 
    l) gestore: soggetto che detiene o gestisce il sito di stoccaggio
o al quale, ai sensi della legislazione nazionale, e' stato  delegato
un potere economico  determinante  per  quanto  riguarda  l'esercizio
tecnico del sito di stoccaggio; 
    m) autorizzazione allo stoccaggio: un atto emanato  a  norma  del
presente  decreto,  che  attribuisce  in  concessione  lo  stoccaggio
geologico di CO2  in  un  sito  di  stoccaggio  e  che  specifica  le
condizioni alle quali lo stoccaggio puo' aver luogo; 
    n)  modifica  sostanziale:  una  modifica   a   quanto   previsto
nell'autorizzazione  allo  stoccaggio  che  puo'  avere   effetti   o
conseguenze significativi sull'ambiente o sulla salute umana,  ovvero
una modifica rilevante al programma lavori autorizzato; 
    o) flusso di CO2 : un flusso di sostanze derivanti  dai  processi
di cattura di CO2 ; 
    p) rifiuto: le sostanze definite come rifiuto  all'articolo  183,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni; 
    q) pennacchio di CO2 : il volume di CO2 diffuso nella  formazione
geologica; 
    r) migrazione: lo spostamento di CO2 all'interno del complesso di
stoccaggio; 
    s) irregolarita' significativa: un'irregolarita' nelle operazioni
di iniezione o stoccaggio di CO2 o nelle condizioni del complesso  di
stoccaggio in quanto tale, che comporta un rischio di  fuoriuscita  o
un rischio per l'ambiente o la salute umana; 
    t) rischio significativo: la combinazione della probabilita'  del
verificarsi di un danno e della  sua  entita'  che  non  puo'  essere
ignorata senza mettere  in  discussione  la  finalita'  del  presente
decreto; 
    u)  provvedimenti  correttivi:  qualsiasi  misura  adottata   per
correggere  un'irregolarita'  significativa   o   per   bloccare   la
fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o arrestare il rilascio di CO2
dal complesso di stoccaggio; 
    v)  chiusura:  la  cessazione  definitiva  delle  operazioni   di
iniezione di CO2 nel sito di stoccaggio interessato; 
    z) fase di post-chiusura: il periodo  di  tempo  successivo  alla
chiusura di un sito di  stoccaggio,  compreso  quello  successivo  al
trasferimento della responsabilita'; 
    aa) rete  di  trasporto:  la  rete  di  condutture,  comprese  le
stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 al sito  di
stoccaggio. 
  2. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre le definizioni
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,
e successive modificazioni, che istituisce un sistema per lo  scambio
di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita' e  che
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 183, comma  1,  lettera
          a), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 183 (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  della  parte
          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori
          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si
          intende per: 
                a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
                  (omissis).». 
              - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 4  aprile
          2006, n. 216: 
              «Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) attivita' di attuazione congiunta, di seguito  JI:
          un'attivita' di progetto approvata  da  una  o  piu'  parti
          incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 6 del Protocollo
          di Kyoto e delle  decisioni  successive  adottate  a  norma
          della  Convenzione   quadro   delle   Nazioni   Unite   sui
          cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994,
          n. 65, o del Protocollo di Kyoto; 
                b) attivita' di meccanismo  di  sviluppo  pulito,  di
          seguito CDM: un'attivita' di progetto approvata  da  una  o
          piu' parti incluse nell'allegato I ai  sensi  dell'art.  12
          del  Protocollo  di  Kyoto  e  delle  decisioni  successive
          adottate a norma della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni
          Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto; 
                c) attivita' di progetto:  un'attivita'  di  progetto
          approvata da una o piu' parti incluse  nell'allegato  I  ai
          sensi dell'art. 6 o dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto  e
          delle decisioni adottate a norma della  Convenzione  quadro
          delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici  o   del
          Protocollo di Kyoto; 
                d) autorizzazione ad emettere gas  a  effetto  serra:
          l'autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 4; 
                d-bis)   decisione   sul   monitoraggio    e    sulla
          rendicontazione: decisione 2007/589/CE  della  Commissione,
          del 18 luglio 2007, che istituisce le linee  guida  per  il
          monitoraggio e la comunicazione delle emissioni  di  gas  a
          effetto  serra  ai  sensi  della  direttiva  2003/87/CE,  e
          successive modificazioni; 
                d-ter) elenco degli  operatori  aerei:  elenco  degli
          operatori aerei approvato con regolamento (CE) n.  748/2009
          della  Commissione,  del  5  agosto  2009,   e   successivi
          aggiornamenti adottati ai sensi dell'art. 18-bis, paragrafo
          3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE; 
                e) emissioni: il rilascio  in  atmosfera  dei  gas  a
          effetto serra a partire da fonti situate in un  impianto  o
          il rilascio, da parte di un  aeromobile  che  esercita  una
          delle attivita' di trasporto aereo  elencate  nell'allegato
          A-bis, dei gas  specificati  in  riferimento  all'attivita'
          interessata; 
                e-bis) credito di emissione:  unita'  di  credito  di
          emissione prodotte, commerciate e  contabilizzate  a  norma
          del  Protocollo  di  Kyoto.  Dette  unita'  comprendono  le
          seguenti tipologie: 
                  1) unita' del monte-emissioni assegnato, di seguito
          AAU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai  sensi
          dell'art. 3  del  Protocollo  di  Kyoto  e  delle  relative
          decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC  o  del
          protocollo medesimo; 
                  2) unita' di rimozione delle emissioni, di  seguito
          RMU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai  sensi
          degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di  Kyoto  e  delle
          relative  decisioni  adottate  a  norma  della  Convenzione
          UNFCCC o del Protocollo medesimo; 
                f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B; 
                g)  gestore:  persona  che  detiene  o  gestisce   un
          impianto o alla quale e' stato delegato un potere economico
          determinante per quanto riguarda  l'esercizio  tecnico  del
          medesimo; 
                h) impianto: un'unita' tecnica permanente in cui sono
          svolte una o piu'  attivita'  elencate  nell'allegato  A  e
          altre  attivita'  direttamente  associate  che   hanno   un
          collegamento tecnico con le attivita' svolte  nel  medesimo
          sito  e  che  potrebbero   incidere   sulle   emissioni   e
          sull'inquinamento; 
                i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione
          di energia  elettrica,  anche  in  combinazione  con  altri
          flussi energetici appartenente  al  settore  termoelettrico
          cosi' come definito  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di
          assegnazione; 
                l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di  crediti
          derivanti da attivita' di attuazione congiunta e  derivanti
          da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile,  il  clima  e
          l'energia presso la Banca Mondiale; 
                m)  nuove  entrante:  per   il   primo   periodo   di
          riferimento un impianto che esercita una o  piu'  attivita'
          indicate nell'allegato  A,  entrato  in  esercizio  dal  1°
          gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1°
          gennaio 2005; per i periodi di  riferimento  successivi  un
          impianto  che  esercita  una  o  piu'  attivita'   indicate
          nell'allegato A, che  ha  ottenuto  una  autorizzazione  ad
          emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della  sua
          autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di
          modifiche significative  alla  natura  o  al  funzionamento
          dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica
          alla   Commissione   europea   del   Piano   nazionale   di
          assegnazione; 
                m-bis) operatore  aereo:  la  persona  che  opera  un
          aeromobile nel momento in cui viene  esercitata  una  delle
          attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato  A-bis,
          o, nel caso in cui tale persona non sia  conosciuta  o  non
          identificata, il proprietario dell'aeromobile; 
                m-ter) operatore di trasporto aereo  commerciale:  un
          operatore aereo il  quale,  dietro  compenso,  fornisce  al
          pubblico servizi aerei di linea  o  non  di  linea  per  il
          trasporto di passeggeri, merci o posta; 
                m-quater) operatore aereo  amministrato  dall'Italia:
          operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei
          per il  quale  e'  specificato  che  l'operatore  aereo  e'
          amministrato dall'Italia; 
                n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica; 
                n-bis)  piano  di   monitoraggio   delle   emissioni:
          documento contenente le modalita' per il monitoraggio e  la
          comunicazione delle emissioni rilasciate per  le  attivita'
          di trasporto aereo elencate all'allegato A-bis; 
                n-ter)     piano      di      monitoraggio      delle
          "tonnellate-chilometro": documento contenente le  modalita'
          per il monitoraggio e la comunicazione  dei  dati  relativi
          alle tonnellate-chilometro per le  attivita'  di  trasporto
          aereo elencate nell'allegato A-bis; 
                o)  pubblico:  una  o   piu'   persone   nonche'   le
          associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone; 
                p) quota di emissioni: il  diritto  ad  emettere  una
          tonnellata di biossido di carbonio  equivalente  nel  primo
          periodo  di  riferimento  o  nei  periodi  di   riferimento
          successivi,   valido   unicamente   per    rispettare    le
          disposizioni del presente decreto e cedibile  conformemente
          al medesimo; 
                p-bis) regolamento  sui  registri:  regolamento  (CE)
          2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo
          ad un sistema standardizzato e sicuro di registri  a  norma
          della direttiva 2003/87/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, e successive modificazioni; 
                q) riduzione delle emissioni certificate: di  seguito
          denominata CER,  un'unita'  di  riduzione  delle  emissioni
          rilasciata ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto  e
          delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o
          del Protocollo di Kyoto; 
                r) tonnellata di biossido  di  carbonio  equivalente:
          una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2 ) o 
          una quantita'  di  qualsiasi  altro  gas  a  effetto  serra
          elencato  nell'allegato  B   che   abbia   un   equivalente
          potenziale di riscaldamento planetario; 
                s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai
          sensi dell'art. 17 con la responsabilita' di verificare  le
          dichiarazioni  del  gestore   e   degli   operatori   aerei
          amministrati dall'Italia sui dati delle  emissioni  secondo
          quanto stabilito dall'art. 16; 
                t) parte inclusa nell'allegato I: una parte  elencata
          nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite
          sui cambiamenti climatici, UNFCCC,  che  ha  ratificato  il
          Protocollo di Kyoto come indicato all'art. 1, paragrafo  7,
          del protocollo medesimo; 
                u) unita' di riduzione delle  emissioni:  di  seguito
          denominata ERU,  un'unita'  di  riduzione  delle  emissioni
          rilasciata ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di  Kyoto  e
          delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o
          del protocollo medesimo. 
              2. Ai fini del presente  decreto  si  intende  altresi'
          per: 
                a)  autorita'   nazionale   competente:   l'autorita'
          competente  ai   fini   dell'attuazione   della   direttiva
          2003/87/CE di cui all'art. 3-bis; 
                a-bis); 
                a-ter); 
                b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva  2003/87CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003  che
          istituisce un sistema per lo scambio di quote di  emissioni
          dei gas a effetto serra nella Comunita' e che  modifica  la
          direttiva 96/61/CE del  Consiglio,  come  modificata  dalla
          direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE (22); 
                c) direttiva 2004/101/CE:  la  direttiva  2004/101/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre  2004
          recante modifica della direttiva 2003/87/CE che  istituisce
          un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei  gas  a
          effetto serra nella Comunita', riguardo  ai  meccanismi  di
          progetto del Protocollo di Kyoto; 
                c-bis)   direttiva    2008/101/CE:    la    direttiva
          2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio  del  19
          novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine
          di includere le attivita' di trasporto  aereo  nel  sistema
          comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas  ad
          effetto serra; 
                d)  entrata  in  esercizio:  l'avvio  o  il   riavvio
          dell'attivita' dell'impianto con rilascio in  atmosfera  di
          emissioni di gas  a  effetto  serra  anche  in  assetto  di
          collaudo. Per gli  impianti  termoelettrici,  l'entrata  in
          esercizio  corrisponde  con  la  data  di  primo  parallelo
          dell'impianto; 
                e)  fonte:  un  punto  o   processo   individualmente
          identificabile dell'impianto  da  cui  sono  emessi  gas  a
          effetto serra rientranti  nel  campo  di  applicazione  del
          presente decreto; 
                f)  impianto  esistente:  per  il  primo  periodo  di
          riferimento un impianto entrato in esercizio prima  del  1°
          gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico,  prima
          del  1°  gennaio  2005;  per  i  periodi   di   riferimento
          successivi un impianto che ha ottenuto  una  autorizzazione
          ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica  alla
          Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione; 
                g) primo periodo di riferimento: il triennio  che  ha
          inizio il 1° gennaio 2005; 
                h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni  a
          partire dal 1° gennaio 2008; 
                i) PNA: Piano nazionale di assegnazione  delle  quote
          di emissione di cui all'art. 10; 
                l) quantita' di  emissioni:  quantita'  di  emissioni
          misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente; 
                m) Registro nazionale delle emissioni e  delle  quote
          di emissioni: di seguito denominato "Registro",  banche  di
          dati  in  formato  elettronico  secondo   quanto   definito
          nell'art. 14; 
                m-bis)  riserva  speciale:  quantita'  di  quote   di
          emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a
          partire da quello che ha inizio il 1°  gennaio  2013,  agli
          operatori aerei di cui all'art. 3-quinquies, comma 1.». 
              -  Per  i  riferimenti  alla  direttiva  96/61/CE   del
          Consiglio, vedere nelle note alle premesse.