Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) stoccaggio geologico di CO2 : l'iniezione, accompagnata dal confinamento, di flussi di CO2 in formazioni geologiche sotterranee prive di scambio di fluidi con altre formazioni; b) colonna d'acqua: la massa d'acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico; c) sito di stoccaggio: l'insieme del volume della formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO2 , della sua proiezione in superficie, nonche' degli impianti di superficie e di iniezione connessi; d) formazione geologica: una suddivisione litostratigrafica all'interno della quale e' possibile individuare e rappresentare graficamente una successione di strati rocciosi distinti inclusi i giacimenti esauriti e semi esauriti; e) complesso di stoccaggio: il sito di stoccaggio e il dominio geologico circostante in grado di incidere sull'integrita' e sulla sicurezza complessive dello stoccaggio, cioe' le formazioni di confinamento secondario; f) fuoriuscita: qualsiasi rilascio o perdita di CO2 dal complesso di stoccaggio; g) unita' idraulica: uno spazio poroso collegato idraulicamente in cui la trasmissione della pressione puo' essere misurata e che e' delimitato da barriere di flusso, quali faglie, duomi salini, limiti litologici, ovvero dalla chiusura stratigrafica o dall'affioramento della formazione; h) esplorazione: la valutazione del complesso di stoccaggio potenziale eseguita ai fini dello stoccaggio geologico di CO2 per mezzo di attivita' di indagine del sottosuolo, che puo' includere le perforazioni, al fine di ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia del complesso di stoccaggio potenziale, anche attraverso l'effettuazione di prove di iniezione; i) licenza di esplorazione: un atto emanato a norma del presente decreto che autorizza le attivita' di esplorazione e specifica le condizioni alle quali queste possono essere esercitate ed il relativo ambito territoriale; l) gestore: soggetto che detiene o gestisce il sito di stoccaggio o al quale, ai sensi della legislazione nazionale, e' stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del sito di stoccaggio; m) autorizzazione allo stoccaggio: un atto emanato a norma del presente decreto, che attribuisce in concessione lo stoccaggio geologico di CO2 in un sito di stoccaggio e che specifica le condizioni alle quali lo stoccaggio puo' aver luogo; n) modifica sostanziale: una modifica a quanto previsto nell'autorizzazione allo stoccaggio che puo' avere effetti o conseguenze significativi sull'ambiente o sulla salute umana, ovvero una modifica rilevante al programma lavori autorizzato; o) flusso di CO2 : un flusso di sostanze derivanti dai processi di cattura di CO2 ; p) rifiuto: le sostanze definite come rifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; q) pennacchio di CO2 : il volume di CO2 diffuso nella formazione geologica; r) migrazione: lo spostamento di CO2 all'interno del complesso di stoccaggio; s) irregolarita' significativa: un'irregolarita' nelle operazioni di iniezione o stoccaggio di CO2 o nelle condizioni del complesso di stoccaggio in quanto tale, che comporta un rischio di fuoriuscita o un rischio per l'ambiente o la salute umana; t) rischio significativo: la combinazione della probabilita' del verificarsi di un danno e della sua entita' che non puo' essere ignorata senza mettere in discussione la finalita' del presente decreto; u) provvedimenti correttivi: qualsiasi misura adottata per correggere un'irregolarita' significativa o per bloccare la fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o arrestare il rilascio di CO2 dal complesso di stoccaggio; v) chiusura: la cessazione definitiva delle operazioni di iniezione di CO2 nel sito di stoccaggio interessato; z) fase di post-chiusura: il periodo di tempo successivo alla chiusura di un sito di stoccaggio, compreso quello successivo al trasferimento della responsabilita'; aa) rete di trasporto: la rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio. 2. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; (omissis).». - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) attivita' di attuazione congiunta, di seguito JI: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o del Protocollo di Kyoto; b) attivita' di meccanismo di sviluppo pulito, di seguito CDM: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto; c) attivita' di progetto: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto; d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l'autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 4; d-bis) decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione: decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; d-ter) elenco degli operatori aerei: elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, e successivi aggiornamenti adottati ai sensi dell'art. 18-bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE; e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, dei gas specificati in riferimento all'attivita' interessata; e-bis) credito di emissione: unita' di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unita' comprendono le seguenti tipologie: 1) unita' del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo; 2) unita' di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo medesimo; f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B; g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale e' stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo; h) impianto: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato A e altre attivita' direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attivita' svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento; i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici appartenente al settore termoelettrico cosi' come definito nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione; l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attivita' di attuazione congiunta e derivanti da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia presso la Banca Mondiale; m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione; m-bis) operatore aereo: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata, il proprietario dell'aeromobile; m-ter) operatore di trasporto aereo commerciale: un operatore aereo il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta; m-quater) operatore aereo amministrato dall'Italia: operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale e' specificato che l'operatore aereo e' amministrato dall'Italia; n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica; n-bis) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato A-bis; n-ter) piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro": documento contenente le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis; o) pubblico: una o piu' persone nonche' le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone; p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo; p-bis) regolamento sui registri: regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni; q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER, un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2 ) o una quantita' di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario; s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'art. 17 con la responsabilita' di verificare le dichiarazioni del gestore e degli operatori aerei amministrati dall'Italia sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'art. 16; t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'art. 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo; u) unita' di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU, un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo. 2. Ai fini del presente decreto si intende altresi' per: a) autorita' nazionale competente: l'autorita' competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'art. 3-bis; a-bis); a-ter); b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE (22); c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto; c-bis) direttiva 2008/101/CE: la direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra; d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attivita' dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata in esercizio corrisponde con la data di primo parallelo dell'impianto; e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto; f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione; g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005; h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio 2008; i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui all'art. 10; l) quantita' di emissioni: quantita' di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente; m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di seguito denominato "Registro", banche di dati in formato elettronico secondo quanto definito nell'art. 14; m-bis) riserva speciale: quantita' di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui all'art. 3-quinquies, comma 1.». - Per i riferimenti alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, vedere nelle note alle premesse.