Art. 31 
 
                      Informazione del pubblico 
 
  1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   ed   il   Ministero
dell'ambiente mettono a disposizione  del  pubblico  le  informazioni
ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO2 conformemente 
alla normativa nazionale e comunitaria applicabile. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i  contenuti
e le modalita' di diffusione delle informazioni.