Art. 31 Informazione del pubblico 1. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente mettono a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO2 conformemente alla normativa nazionale e comunitaria applicabile. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i contenuti e le modalita' di diffusione delle informazioni.