Art. 32 Comunicazione dei dati alla Commissione europea 1. Ogni tre anni il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente ed il Comitato, presenta alla Commissione europea una relazione sull'attuazione del presente decreto, compresi i dati del registro di cui all'articolo 5, comma 1. 2. La prima relazione e' trasmessa alla Commissione europea entro il 30 giugno 2011 sulla base di uno schema predisposto dalla stessa Commissione europea.