Art. 33 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  Chiunque  svolge  attivita'  di   realizzazione,   gestione   o
monitoraggio di un sito di stoccaggio di CO 2 senza  l'autorizzazione
prevista dall'articolo 12 e' soggetto ad una sanzione  amministrativa
pecuniaria da 25.000 euro a 150.000 euro. 
  2. Il gestore che non effettua le comunicazioni di cui all'articolo
17, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 60.000 euro. 
  3. Il  gestore  che  non  presenta  la  relazione  annuale  di  cui
all'articolo 20, comma 1, e' soggetto ad una sanzione  amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. 
  4. Gli enti autorizzati  allo  stoccaggio  che  non  comunicano  al
Ministero dello sviluppo economico le  operazioni  di  trasformazione
societaria ovvero le cessioni di ramo  d'azienda  che  comportano  il
trasferimento  dell'autorizzazione  sono  soggetti  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro. 
  5. Il gestore  che  non  osserva  le  prescrizioni  in  materia  di
gestione dello stoccaggio di cui all'articolo 15,  comma  1,  lettera
c), e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  10.000
euro a 60.000 euro. 
  6. Il gestore che non rispetta il piano di monitoraggio  approvato,
nonche'  gli  obblighi,  le  condizioni  e  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettere e), g) ed h), e'  soggetto  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro. 
  7. Il gestore che non osserva  l'obbligo  di  informazione  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettera f), e'  soggetto  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. 
  8. Competente ad emettere ingiunzione di pagamento  delle  sanzioni
e' il Comitato di cui all'articolo 4. Al procedimento di  irrogazione
delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge  24  novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili con il presente decreto. 
 
          Note all'art. 33: 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre
          1981, n. 329, S.O.