Art. 34 
 
                      Modifiche degli allegati 
 
  1. Gli allegati fanno  parte  integrante  del  presente  decreto  e
possono essere modificati con decreto del  Ministero  dello  sviluppo
economico, di concerto con il  Ministero  dell'ambiente,  sentita  la
Conferenza Stato-regioni, anche  a  seguito  di  eventuali  modifiche
legislative o regolamentari apportate dalla Commissione europea.