Art. 4 
 
                           Organo tecnico 
 
  1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto,  il
Ministero dello sviluppo economico ed il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare,  di  seguito  denominato:
«Ministero dell'ambiente»,  si  avvalgono  come  organo  tecnico  del
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE  e  per
il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo
di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo  4  aprile
2006, n. 216, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominato:
«Comitato». A tale fine il Comitato e' integrato  nel  suo  Consiglio
direttivo da tre componenti, uno nominato dal Ministro dell'ambiente,
uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, fra il  personale
di dette amministrazioni, ed uno designato dalla Conferenza unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
dalla Segreteria tecnica di cui al comma 2. 
  2. E' istituita nell'ambito del Comitato la Segreteria tecnica  per
lo stoccaggio di CO 2 , di seguito denominata: «Segreteria  tecnica».
La Segreteria tecnica  e'  composta  da  13  unita',  con  comprovata
esperienza nei settori interessati dal presente decreto, di  cui  una
con funzioni di coordinatore. I membri della Segreteria tecnica  sono
nominati dal Ministro dell'ambiente e  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, di cui quattro fra il personale di dette  amministrazioni,
due dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), due dell'Ufficio nazionale minerario per gli  idrocarburi  e
le georisorse  (UNMIG),  un  rappresentante  designato  dall'Istituto
superiore di sanita' (ISS), un rappresentante designato dal Ministero
dell'interno,   un    rappresentante    designato    dal    Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,   e    due
rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni». 
  3. La Segreteria tecnica in casi eccezionali,  ove  necessario,  si
avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per  lo  svolgimento
delle sue attivita'. 
  4. Il Comitato propone le modifiche  al  regolamento  previsto  dal
comma 10 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006,
e successive modificazioni, al fine di  adeguarlo  alle  disposizioni
del presente decreto. 
  5. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di fornire  supporto
tecnico  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  ed  al  Ministero
dell'ambiente nell'ambito delle seguenti attivita': 
    a) gestione ed aggiornamento del Registro di cui all'articolo  5,
comma 1; 
    b) individuazione dei formati da utilizzare per la  comunicazione
dei dati di cui all'articolo 6, comma 1; 
    c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione  delle  aree
di cui all'articolo 7, comma 1; 
    d) valutazione della capacita' di stoccaggio disponibile  di  cui
all'articolo 7, comma 5; 
    e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di
esplorazione di cui all'articolo  8,  comma  2,  delle  modifiche  ed
integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo; 
    f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle  autorizzazioni
allo stoccaggio  di  cui  all'articolo  12  e  delle  modifiche,  dei
riesami, degli aggiornamenti, delle revoche e delle decadenze di  cui
all'articolo 17; 
    g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19,
comma 2; 
    h) prescrizione  di  provvedimenti  relativi  alla  tutela  della
salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2; 
    i) esame del piano di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui
all'articolo 23, comma 4; 
    l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2; 
    m) promozione del tentativo di conciliazione di cui  all'articolo
29 per la risoluzione delle controversie  relative  all'accesso  alla
rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio; 
    n) emissione di ingiunzione di pagamento delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 33. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti alla direttiva  2003/87/CE,  vedere
          nelle note alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 216 del 2006: 
              «Art.3-bis (Autorita' nazionale competente).  -  1.  E'
          istituito il  Comitato  nazionale  per  la  gestione  della
          direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
          attivita'  di  progetto  del  Protocollo  di  Kyoto,   come
          definite  all'art.  3.  Il  Comitato  ha  sede  presso   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  che  ne  assicura  l'adeguato  supporto  logistico  e
          organizzativo. 
              2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione  di
          Autorita' nazionale competente. 
              3. Entro il 30  aprile  di  ciascun  anno  il  Comitato
          presenta al Parlamento una relazione sull'attivita'  svolta
          nell'anno precedente. 
              4. Il Comitato ha il compito di: 
                a) predisporre il Piano  nazionale  di  assegnazione,
          presentarlo al pubblico per la consultazione  e  sottoporlo
          all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare e  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico; 
                b) notificare alla Commissione il Piano nazionale  di
          assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministro  dello
          sviluppo economico; 
                c) predisporre la  decisione  di  assegnazione  delle
          quote di emissione sulla base del PNA e  del  parere  della
          Commissione europea di cui all'art. 9, paragrafo  3,  della
          direttiva   2003/87/CE,   presentarla   al   pubblico   per
          consultazione e sottoporla  all'approvazione  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministro dello sviluppo economico; 
                d) disporre l'assegnazione  di  quote  agli  impianti
          nuovi  entranti  sulla  base   delle   modalita'   definite
          nell'ambito della decisione di assegnazione; 
                e) calcolare  e  pubblicare  la  quantita'  totale  e
          annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento
          a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia  per  il
          quale e' stata inoltrata  la  domanda  alla  Commissione  a
          norma dell'art. 3-quater, comma 3; 
                f) definire le modalita' di  presentazione  da  parte
          del pubblico di osservazioni  sulle  materie  di  cui  alle
          lettere a) e c), nonche' i criteri e le modalita'  con  cui
          tali osservazioni sono tenute in considerazione; 
                g) rilasciare le autorizzazioni  ad  emettere  gas  a
          effetto serra, di cui all'art. 4; 
                h) aggiornare le autorizzazioni  ad  emettere  gas  a
          effetto serra ai sensi dell'art. 7; 
                i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni
          e il Piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro"  e
          loro aggiornamenti; 
                l)  rilasciare  annualmente  una  parte  delle  quote
          assegnate a titolo gratuito; 
                m)   approvare   ai   sensi   dell'art.   12-bis    i
          raggruppamenti  di  impianti  che   svolgono   un'attivita'
          elencata nell'allegato A; 
                n)  impartire  disposizioni  all'amministratore   del
          registro di cui all'art. 14; 
                o)  accreditare  i  verificatori  ed  esercitare   il
          controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'art. 17; 
                p) definire i criteri di svolgimento delle  attivita'
          di verifica e di  predisposizione  del  relativo  attestato
          conformemente a quanto previsto  dall'allegato  D  e  dalla
          decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; 
                q) irrogare le sanzioni di cui all'art. 20 e  rendere
          pubblici i nomi dei gestori e  degli  operatori  aerei  che
          hanno violato i requisiti per la restituzione di  quote  di
          emissioni a norma dell'art. 15, comma 7 e 7-bis; 
                r) adottare eventuali disposizioni interpretative  in
          materia di monitoraggio delle  emissioni,  sulla  base  dei
          principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto  dalla
          decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; 
                s) definire le modalita' e le forme di  presentazione
          della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad  effetto
          serra  e  della  richiesta   di   aggiornamento   di   tale
          autorizzazione; 
                t) definire le modalita'  per  la  predisposizione  e
          l'invio della dichiarazione di cui all'art. 15, commi  5  e
          5-bis, sulla base dei contenuti minimi di cui  all'allegato
          F; 
                u) rilasciare quote in cambio di CER ed  ERU  secondo
          quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9; 
                v) predisporre e presentare ai Ministri competenti la
          relazione  di  cui  all'art.  20-bis,  comma  2,   e   alla
          Commissione europea la relazione di cui all'art. 23; 
                z) predisporre, sotto forma di apposito capitolo  del
          PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a
          titolo oneroso; 
                aa) definire i criteri per la gestione  del  Registro
          nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui
          all'art. 14; 
                bb)  svolgere  attivita'  di  supporto  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          attraverso  la  partecipazione,   con   propri   componenti
          all'uopo  delegati,  alle  riunioni  del  Comitato  di  cui
          all'art.  23  della  direttiva  2003/87/CE  ed  alle  altre
          riunioni in sede comunitaria o  internazionale  concernenti
          l'applicazione del Protocollo di Kyoto; 
                cc)  stimare  le  emissioni  rilasciate  annualmente,
          anche ai fini  della  restituzione,  nel  caso  di  mancata
          trasmissione della comunicazione di cui all'art. 15,  comma
          5-bis, oppure di comunicazione  incompleta  ovvero  ove  il
          Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state
          monitorate conformemente alle disposizioni di cui  all'art.
          13, comma 3; 
                dd) emanare apposite disposizioni per il  trattamento
          degli  operatori   aerei   che   interrompono   l'attivita'
          conformemente  a  quanto  stabilito  dal  regolamento   sui
          registri. 
              5. Il Comitato propone  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare azioni volte a: 
                a) promuovere  le  attivita'  progettuali  legate  ai
          meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto; 
                b)  favorire  la  diffusione  dell'informazione,   la
          promozione e  l'orientamento  con  riferimento  al  settore
          privato e pubblico a livello nazionale; 
                c)  valorizzare  e  rafforzare,  attraverso  la  rete
          diplomatica  italiana   e   le   strutture   internazionali
          dell'ICE, i canali informativi  ed  operativi  per  fornire
          adeguati punti di riferimento  al  sistema  industriale  ed
          imprenditoriale italiano; 
                d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di  un'azione
          concertata a  beneficio  del  Sistema-Paese,  le  attivita'
          pianificate e  le  risorse  allocate  per  lo  sviluppo  di
          programmi  di  cooperazione  bilaterale  in  attuazione  di
          accordi intergovernativi legati ai meccanismi  di  progetto
          del Protocollo di Kyoto; 
                e) fornire il supporto tecnico ai  Paesi  destinatari
          delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
          di  formazione,  per  l'assistenza  nella  creazione  delle
          necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto  di
          procedure decisionali per l'approvazione dei progetti,  per
          la    semplificazione    dei    percorsi     amministrativi
          autorizzatori  e  per  ogni  altra   necessaria   attivita'
          funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI; 
                f) supportare le aziende italiane nella  preparazione
          di progetti  specifici  corrispondenti  alle  priorita'  di
          sviluppo sostenibile del Paese destinatario; 
                g)  valorizzare  il  potenziale  dei   vari   settori
          tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
          internazionali per la riduzione delle emissioni. 
              6. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo  e
          da  una  Segreteria  tecnica.  La  Segreteria  risponde  al
          Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se  non
          nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio
          medesimo. 
              7. Il Consiglio direttivo e' composto da  otto  membri,
          di cui tre nominati  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, tre  dal  Ministro  dello
          sviluppo  economico  e  due,   con   funzioni   consultive,
          rispettivamente dal Ministro per  le  politiche  europee  e
          dalla Conferenza  dei  Presidenti  delle  regioni  e  delle
          province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano.   Per
          l'espletamento dei compiti di cui al comma 4,  lettera  bb)
          ed al comma 5 il Consiglio direttivo e'  integrato  da  due
          membri, nominati dal  Ministro  degli  affari  esteri.  Per
          l'espletamento dei compiti di cui al capo II  il  Consiglio
          direttivo e' integrato da un membro nominato  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              8. I direttori generali delle competenti direzioni  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e del Ministero dello sviluppo economico  sono  membri
          di diritto permanenti del  Consiglio.  I  rimanenti  membri
          rimangono in carica quattro anni. 
              9. La Segreteria tecnica e' composta da quindici membri
          di  elevata   qualifica   professionale,   con   comprovata
          esperienza in materia ambientale e nei settori  interessati
          dal presente  decreto.  Il  coordinatore  della  Segreteria
          tecnica  e  quattro  membri  sono  nominati  dal  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          cinque membri sono nominati dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico, due membri dall'Ente per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti ed uno dal Gestore servizi elettrici, di  seguito
          denominato: "GSE". 
              10. Le modalita' di funzionamento del Comitato  saranno
          definite in  un  apposito  regolamento  da  approvarsi  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il  Ministero  dello
          sviluppo economico; il  regolamento  dovra'  assicurare  la
          costante  operativita'  e  funzionalita'  del  Comitato  in
          relazione agli atti e  deliberazioni  che  lo  stesso  deve
          adottare ai sensi del presente decreto. 
              11. Le decisioni del  Comitato  sono  formalizzate  con
          proprie   deliberazioni,   assunte   a   maggioranza    dei
          componenti, di cui  viene  data  adeguata  informazione  ai
          soggetti  interessati.  Sono  pubblicate   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, a cura  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  le
          deliberazioni inerenti: 
                a) il Piano nazionale di  cui  alla  lettera  a)  del
          comma 4, da sottoporre alla consultazione del pubblico; 
                b) il Piano nazionale di  assegnazione  di  cui  alla
          lettera b) del comma 4 notificato alla Commissione europea; 
                c) la decisione di assegnazione di cui  alla  lettera
          c)  del  comma  4  da  sottoporre  alla  consultazione  del
          pubblico; 
                d) la decisione di assegnazione di cui  alla  lettera
          c) del comma 4 approvata dal Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministro  dello
          sviluppo economico; 
                e) le deliberazioni inerenti ai compiti di  cui  alle
          lettere r), s) e t) del comma 4; 
                f) la relazione di cui al comma 3. 
              12. I  membri  del  Comitato  non  devono  trovarsi  in
          situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni
          del  Comitato  e  dichiarano  la  insussistenza   di   tale
          conflitto all'atto  dell'accettazione  della  nomina.  Essi
          sono tenuti a comunicare tempestivamente,  al  Ministero  o
          all'ente  designante  ogni   sopravvenuta   situazione   di
          conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione  il
          Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto. 
              13. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi  di  lavoro
          ai   quali   possono   partecipare   esperti   esterni   in
          rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali
          maggiormente interessati. 
              14. Per le attivita' di cui al comma  5,  il  Consiglio
          direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri  a
          carico del bilancio dello Stato, di  un  gruppo  di  lavoro
          costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di  lavoro
          presenta al Consiglio direttivo: 
                a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
          di  lavoro  programmatico  da  approvarsi  da   parte   del
          Consiglio direttivo; 
                b) entro il 31 dicembre di ogni anno,  una  relazione
          annuale dell'attivita' svolta. 
              15. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di
          attivita' non riconducibili a quelle di  cui  all'art.  26,
          comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per  il
          bilancio dello Stato. Ai  componenti  del  Comitato  e  dei
          gruppi di lavoro di  cui  al  comma  13  non  spetta  alcun
          emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
          dovuto.». 
              - Il decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.