Art. 4 Organo tecnico 1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato: «Ministero dell'ambiente», si avvalgono come organo tecnico del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, di seguito denominato: «Comitato». A tale fine il Comitato e' integrato nel suo Consiglio direttivo da tre componenti, uno nominato dal Ministro dell'ambiente, uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, fra il personale di dette amministrazioni, ed uno designato dalla Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dalla Segreteria tecnica di cui al comma 2. 2. E' istituita nell'ambito del Comitato la Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO 2 , di seguito denominata: «Segreteria tecnica». La Segreteria tecnica e' composta da 13 unita', con comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto, di cui una con funzioni di coordinatore. I membri della Segreteria tecnica sono nominati dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui quattro fra il personale di dette amministrazioni, due dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), due dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), un rappresentante designato dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), un rappresentante designato dal Ministero dell'interno, un rappresentante designato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni». 3. La Segreteria tecnica in casi eccezionali, ove necessario, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attivita'. 4. Il Comitato propone le modifiche al regolamento previsto dal comma 10 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente decreto. 5. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di fornire supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente nell'ambito delle seguenti attivita': a) gestione ed aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5, comma 1; b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1; c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1; d) valutazione della capacita' di stoccaggio disponibile di cui all'articolo 7, comma 5; e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, delle modifiche ed integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo; f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio di cui all'articolo 12 e delle modifiche, dei riesami, degli aggiornamenti, delle revoche e delle decadenze di cui all'articolo 17; g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2; h) prescrizione di provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2; i) esame del piano di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4; l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2; m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio; n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti alla direttiva 2003/87/CE, vedere nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 216 del 2006: «Art.3-bis (Autorita' nazionale competente). - 1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'art. 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo. 2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita' nazionale competente. 3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 4. Il Comitato ha il compito di: a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico; b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico; c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'art. 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico; d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalita' definite nell'ambito della decisione di assegnazione; e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale e' stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'art. 3-quater, comma 3; f) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alle lettere a) e c), nonche' i criteri e le modalita' con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione; g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'art. 4; h) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 7; i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" e loro aggiornamenti; l) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate a titolo gratuito; m) approvare ai sensi dell'art. 12-bis i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A; n) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'art. 14; o) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'art. 17; p) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; q) irrogare le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'art. 15, comma 7 e 7-bis; r) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; s) definire le modalita' e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione; t) definire le modalita' per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'art. 15, commi 5 e 5-bis, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F; u) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9; v) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all'art. 20-bis, comma 2, e alla Commissione europea la relazione di cui all'art. 23; z) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso; aa) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'art. 14; bb) svolgere attivita' di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto; cc) stimare le emissioni rilasciate annualmente, anche ai fini della restituzione, nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui all'art. 15, comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3; dd) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attivita' conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri. 5. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a: a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto; b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale; c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano; d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto; e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita' di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita' funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI; f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario; g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni. 6. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo. 7. Il Consiglio direttivo e' composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, lettera bb) ed al comma 5 il Consiglio direttivo e' integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti di cui al capo II il Consiglio direttivo e' integrato da un membro nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 8. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni. 9. La Segreteria tecnica e' composta da quindici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito denominato: "GSE". 10. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; il regolamento dovra' assicurare la costante operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto. 11. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le deliberazioni inerenti: a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) del comma 4, da sottoporre alla consultazione del pubblico; b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 4 notificato alla Commissione europea; c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 da sottoporre alla consultazione del pubblico; d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico; e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere r), s) e t) del comma 4; f) la relazione di cui al comma 3. 12. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto. 13. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati. 14. Per le attivita' di cui al comma 5, il Consiglio direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo: a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo; b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attivita' svolta. 15. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attivita' non riconducibili a quelle di cui all'art. 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 13 non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.». - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.