Art. 6 Creazione e gestione della banca dati centrale e acquisizione di dati esistenti 1. E' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati alla quale dovranno confluire, nei formati stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente, su proposta del Comitato, i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attivita' di esplorazione e di stoccaggio di CO 2 , secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 7, gli operatori minerari, petroliferi, geotermici e gli istituti di ricerca mettono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente i dati geofisici, geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante le attivita' minerarie e di ricerca scientifica pregresse. Gli operatori segnaleranno le potenziali criticita' derivanti dalla eventuale coesistenza con un sito di stoccaggio di CO 2 che saranno valutate nell'ambito delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 11 e 16. 3. E' garantita la riservatezza del complesso dei dati messi a disposizione nell'ambito dell'utilizzo ai fini dell'applicazione del presente decreto. 4. Nel caso di siti di stoccaggio di CO 2 per i quali e' stata presentata richiesta di autorizzazione o chiusura, i gestori forniscono per l'inserimento nella banca dati, nei formati stabiliti, almeno le seguenti informazioni: a) caratterizzazione degli strati rocciosi utilizzati nel sito di stoccaggio di CO 2 per mezzo dei dati geologici disponibili, comprensiva di mappe e sezioni che ne riproducano l'estensione spaziale; b) caratterizzazione delle acque di formazione presenti negli strati rocciosi e delle condizioni di pressione predominanti; c) valutazione o rilevazione delle differenze di pressione negli strati rocciosi derivanti dallo stoccaggio; d) ulteriori informazioni disponibili, in base alle quali possa essere valutato se il CO 2 stoccato potra' essere completamente confinato per un periodo di tempo indeterminato; e) rilevazione o valutazione degli effetti ambientali associati allo stoccaggio. 5. Il Ministero dello sviluppo economico promuove la stipula di accordi tra gli operatori minerari, petroliferi e geotermici ed i titolari di licenza di esplorazione per lo scambio di dati geologici, geofisici e geominerari acquisiti durante le attivita' minerarie pregresse.
Note all'art. 6: - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.