Art. 6 
 
Creazione e gestione della banca dati centrale e acquisizione di dati
                              esistenti 
 
  1. E' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza
nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,  una  banca
dati  alla  quale  dovranno  confluire,  nei  formati  stabiliti  dal
Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente,  su
proposta del Comitato, i dati acquisiti ed elaborati nel corso  delle
varie fasi delle attivita' di esplorazione e di stoccaggio di CO 2  ,
secondo le disposizioni contenute nel  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  2. Ai fini  dell'individuazione  delle  aree  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 7, gli operatori minerari,  petroliferi,  geotermici  e
gli istituti di ricerca mettono a disposizione  del  Ministero  dello
sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente  i  dati  geofisici,
geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante  le  attivita'
minerarie  e  di  ricerca  scientifica   pregresse.   Gli   operatori
segnaleranno  le  potenziali  criticita'  derivanti  dalla  eventuale
coesistenza con un sito di stoccaggio di CO 2  che  saranno  valutate
nell'ambito delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 11 e 16. 
  3. E' garantita la riservatezza del  complesso  dei  dati  messi  a
disposizione nell'ambito dell'utilizzo ai fini dell'applicazione  del
presente decreto. 
  4. Nel caso di siti di stoccaggio di CO 2  per  i  quali  e'  stata
presentata  richiesta  di  autorizzazione  o  chiusura,   i   gestori
forniscono per l'inserimento nella banca dati, nei formati stabiliti,
almeno le seguenti informazioni: 
    a) caratterizzazione degli strati rocciosi utilizzati nel sito di
stoccaggio  di  CO 2  per  mezzo  dei  dati  geologici   disponibili,
comprensiva di  mappe  e  sezioni  che  ne  riproducano  l'estensione
spaziale; 
    b) caratterizzazione delle acque  di  formazione  presenti  negli
strati rocciosi e delle condizioni di pressione predominanti; 
    c) valutazione o rilevazione delle differenze di pressione  negli
strati rocciosi derivanti dallo stoccaggio; 
    d) ulteriori informazioni disponibili, in base alle  quali  possa
essere valutato se  il  CO 2  stoccato  potra'  essere  completamente
confinato per un periodo di tempo indeterminato; 
    e) rilevazione o valutazione degli effetti  ambientali  associati
allo stoccaggio. 
  5. Il Ministero dello sviluppo economico  promuove  la  stipula  di
accordi tra gli operatori minerari, petroliferi  e  geotermici  ed  i
titolari di licenza di esplorazione per lo scambio di dati geologici,
geofisici e geominerari  acquisiti  durante  le  attivita'  minerarie
pregresse. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale), e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.