Art. 8 
 
                       Licenze di esplorazione 
 
  1. Qualora le  informazioni  contenute  nella  banca  dati  di  cui
all'articolo 6 o comunque le conoscenze  disponibili  non  consentano
l'effettuazione  di  una  corretta  valutazione  dei   complessi   di
stoccaggio, ulteriori dati ed informazioni sono acquisiti  attraverso
nuove indagini del sottosuolo previo rilascio di un'apposita licenza. 
  2.  Le  licenze  di  esplorazione  sono  rilasciate   ai   soggetti
richiedenti, su parere del Comitato,  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e  d'intesa  con
la regione territorialmente interessata, con procedimento  unico  nel
cui  ambito   vengono   acquisiti   gli   atti   di   assenso   delle
amministrazioni interessate, unitamente all'esito della procedura  di
valutazione d'impatto ambientale di cui alla  Parte  II  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006  recante  norme  in  materia  ambientale,
secondo la procedura di cui all'articolo 11. 
  3. I soggetti richiedenti devono dimostrare di essere  in  possesso
delle capacita' tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo
svolgimento delle attivita',  secondo  quanto  previsto  all'allegato
III. 
  4. Ai fini  della  valutazione  del  complesso  di  stoccaggio,  le
attivita' comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione
possono prevedere una fase di sperimentazione di iniezione di CO2 . 
  5. La durata di una licenza e' di 3 anni. Entro la data di scadenza
il soggetto autorizzato puo' richiedere una proroga per un  ulteriore
periodo massimo di anni 2,  documentando  le  operazioni  svolte,  le
motivazioni che non hanno permesso di ultimare le indagini nei  tempi
previsti e  gli  elementi  emersi  che  consentono  di  prevedere  un
positivo risultato della  ricerca,  nonche'  il  tempo  ulteriormente
necessario per completare  l'indagine.  La  regione  territorialmente
interessata e' sentita ai fini della concessione della proroga. 
  6. Il titolare  di  una  licenza  di  esplorazione  ha  il  diritto
esclusivo di esplorazione del potenziale complesso di  stoccaggio  di
CO2 . Durante  il  periodo  di  validita'  della  licenza,  non  sono
consentiti utilizzi del complesso incompatibili con  quanto  previsto
dalla licenza. 
  7. La licenza di esplorazione e' soggetta alle norme in materia  di
valutazione di impatto ambientale e  viene  rilasciata  a  condizione
che: 
    a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente
con i criteri fissati nell'allegato I; 
    b)  siano  esclusi  effetti  negativi  a  danno  di   concessioni
minerarie esistenti o di giacimenti minerari; 
    c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione
di pericoli per la vita, la salute  e  la  proprieta'  delle  persone
addette al servizio e dei terzi; 
    d) siano garantite e intraprese le precauzioni  adeguate  per  la
protezione dei beni ambientali e, qualora  cio'  non  sia  possibile,
venga garantito il loro ripristino; 
    e)  nell'area  delle  acque  territoriali  della   propria   zona
economica esclusiva e della piattaforma continentale: 
      1)  non  siano   compromesse   la   sicurezza,   l'ambiente   e
l'efficienza del traffico marittimo; 
      2) la posa in opera, la manutenzione  e  la  gestione  di  cavi
sottomarini  e  condotte,   nonche'   l'effettuazione   di   ricerche
oceanografiche o  altre  ricerche  scientifiche,  non  danneggino  la
pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in  maniera
impropria; 
      f)  la   prova   dell'avvenuta   prestazione   della   garanzia
finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo
25, prima che abbiano inizio le operazioni di esplorazione. 
  8. Per il periodo di validita' della licenza  di  esplorazione  non
sono consentiti usi diversi del territorio che  possano  pregiudicare
l'idoneita' del sito quale potenziale complesso di stoccaggio di  CO2
. 
  9. La modifica  o  integrazione  delle  attivita'  di  esplorazione
autorizzate e' consentita previa  approvazione  del  Ministero  dello
sviluppo economico di concerto con  il  Ministero  dell'ambiente,  su
parere del Comitato. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  legislativo  n.
          152 del 2006, vedere nelle note alle premesse.