Art. 3 
 
 
    Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 
 
  1. Possono essere assunti con contratto  di  apprendistato  per  la
qualifica e per il diploma  professionale,  in  tutti  i  settori  di
attivita', anche per l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione,  i
soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento  del
venticinquesimo anno di eta'. La durata del contratto e'  determinata
in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire  e  non
puo' in ogni caso essere superiore, per la sua componente  formativa,
a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 
  2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per
la qualifica e per il diploma professionale e' rimessa alle regioni e
alle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  previo  accordo  in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite  le  associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale,  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri e principi direttivi: 
    a) definizione della qualifica o diploma professionale  ai  sensi
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
    b) previsione di un monte ore di formazione, esterna  od  interna
alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del  diploma
professionale in funzione di quanto stabilito al comma  1  e  secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi del  decreto  legislativo
17 ottobre 2005, n. 226; 
    c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati  a  livello
nazionale, territoriale o aziendale  da  associazioni  dei  datori  e
prestatori di lavoro comparativamente  piu'  rappresentative  per  la
determinazione,  anche  all'interno  degli  enti  bilaterali,   delle
modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.
          226 (Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni
          relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema   educativo   di
          istruzione e formazione, a norma dell'art. 2  della  L.  28
          marzo 2003, n. 53),  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.