Art. 4 
 
      Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 
 
  1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato  professionalizzante  o  di
mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale  a  fini
contrattuali i soggetti di eta' compresa tra  i  diciotto  anni  e  i
ventinove  anni.  Per  i  soggetti  in  possesso  di  una   qualifica
professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o  di
mestiere puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno  di
eta'. 
  2.  Gli  accordi  interconfederali   e   i   contratti   collettivi
stabiliscono, in ragione dell'eta' dell'apprendista  e  del  tipo  di
qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e  le  modalita'
di erogazione della formazione per  l'acquisizione  delle  competenze
tecnico-professionali  e  specialistiche  in  funzione  dei   profili
professionali   stabiliti   nei   sistemi   di   classificazione    e
inquadramento del personale, nonche' la  durata,  anche  minima,  del
contratto che, per la sua componente  formativa,  non  puo'  comunque
essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali
dell'artigianato  individuate  dalla  contrattazione  collettiva   di
riferimento. 
  3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere,  svolta
sotto la responsabilita' della  azienda,  e'  integrata,  nei  limiti
delle  risorse  annualmente  disponibili,  dalla  offerta   formativa
pubblica,  interna  o  esterna   alla   azienda,   finalizzata   alla
acquisizione di  competenze  di  base  e  trasversali  per  un  monte
complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio
e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto  conto
dell'eta', del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. 
  4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori  di  lavoro
possono definire, anche nell'ambito della bilateralita', le modalita'
per il riconoscimento della  qualifica  di  maestro  artigiano  o  di
mestiere. 
  5. Per i datori di lavoro che  svolgono  la  propria  attivita'  in
cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale  da  associazioni  dei  datori  e  prestatori   di   lavoro
comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possono
prevedere  specifiche  modalita'  di  svolgimento  del  contratto  di
apprendistato, anche a tempo determinato. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  i  riferimenti  al  testo  del  citato  decreto
          legislativo n. 226 del 2005, si veda nelle note all'art. 3.