Art. 15 
 
                      Rapporti intracomunitari 
 
  1.  Qualora  sussistano  circostanziati  motivi  per  ritenere  che
un'acqua  minerale  naturale  non  sia  conforme  alle   disposizioni
adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la
salute pubblica, pur circolando  liberamente  in  uno  o  piu'  Stati
membri  della  Unione  europea,  il  Ministero  della   salute   puo'
temporaneamente sospendere o limitare  nel  territorio  nazionale  la
commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente  la
Commissione europea e gli altri Stati membri e  precisando  i  motivi
della decisione; puo' richiedere, altresi', allo Stato membro che  ha
riconosciuto   l'acqua,   tutte   le   informazioni    relative    al
riconoscimento  della  stessa  nonche'  i  risultati  dei   controlli
periodici. 
  2. Il Ministero della salute fornisce, su  richiesta  di  qualsiasi
Stato membro o  della  Commissione  europea,  tutte  le  informazioni
relative al riconoscimento delle  acque  minerali  naturali,  la  cui
commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata  nel
territorio  di  un  altro  Stato  membro,  nonche'  i  risultati  dei
controlli periodici.