Art. 15 Rapporti intracomunitari 1. Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o piu' Stati membri della Unione europea, il Ministero della salute puo' temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi della decisione; puo' richiedere, altresi', allo Stato membro che ha riconosciuto l'acqua, tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa nonche' i risultati dei controlli periodici. 2. Il Ministero della salute fornisce, su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione europea, tutte le informazioni relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel territorio di un altro Stato membro, nonche' i risultati dei controlli periodici.